{"id":10903,"date":"2020-02-24T07:35:54","date_gmt":"2020-02-24T06:35:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fnopi.it\/?post_type=glossary&#038;p=10903"},"modified":"2023-01-03T11:49:41","modified_gmt":"2023-01-03T10:49:41","slug":"responsabilita-sanitaria-legge-24_2017","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/www.fnopi.it\/en\/aree-tematiche\/responsabilita-sanitaria-legge-24_2017\/","title":{"rendered":"LEGGE 24\/2017: COSA PREVEDE E COME CAMBIA LA RESPONSABILIT\u00c0 SANITARIA"},"content":{"rendered":"<p>Con il nuovo provvedimento cambia la responsabilit\u00e0 civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria, si regolamenta l\u2019attivit\u00e0 di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un\u2019adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management), si prevede l&#8217;obbligo per le direzioni sanitarie delle strutture di fornire la documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta entro 7 giorni; e si affidano le linee guida non pi\u00f9 solo alle Societ\u00e0 scientifiche, ma anche agli enti, istituzioni ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.<\/p>\n<p>Per una completa attuazione della legge si dovranno attendere tutti i decreti da attuare per rendere operative diverse misure.<\/p>\n<p><strong>Il provvedimento si compone di 18 articoli<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 1<\/strong>\u00a0qualifica la<strong>\u00a0sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute<\/strong>\u00a0e precisa che essa si realizza anche mediante l&#8217;insieme di tutte le attivit\u00e0 finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l&#8217;utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Le attivit\u00e0 di prevenzione del rischio &#8211; alle quali concorre tutto il personale &#8211; sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 2<\/strong>\u00a0prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all&#8217;Ufficio del\u00a0<strong>difensore civico<\/strong>\u00a0la funzione di\u00a0<strong>Garante del diritto alla salute<\/strong>, disciplinandone la struttura organizzativa ed il supporto tecnico. In tale sua funzione il Difensore civico pu\u00f2 essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni nel sistema dell&#8217;assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il difensore acquisisce gli atti e nel caso di fondatezza della segnalazione agisce a tutela del diritto leso. Viene poi contemplata l&#8217;istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del\u00a0<strong>Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente<\/strong>, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale all&#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit\u00e0 disciplinato dall&#8217;articolo 3.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 3<\/strong>\u00a0rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge, l&#8217;istituzione presso l&#8217;Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dell&#8217;<strong>Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanit\u00e0<\/strong>. Spetta all&#8217;Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all&#8217;articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonch\u00e9 alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione &#8211; con l&#8217;ausilio delle societ\u00e0 scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all&#8217;articolo 5 -, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonch\u00e9 per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L&#8217;Osservatorio, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanit\u00e0 (Simes).<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 4<\/strong>\u00a0disciplina la<strong>\u00a0trasparenza dei dati<\/strong>, assoggettando all&#8217;obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196\/2003.\u00a0<strong>La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente<\/strong>, in conformit\u00e0 alla disciplina sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i propri regolamenti interni, in attuazione della legge n. 241\/1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza. Viene infine previsto che le medesime strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell&#8217;ultimo quinquennio.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 5<\/strong>\u00a0disciplina le\u00a0<strong>buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida<\/strong>\u00a0prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell&#8217;esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalit\u00e0 preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificit\u00e0 del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonch\u00e9 dalle societ\u00e0 scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Vengono poi disciplinati alcuni contenuti del decreto ministeriale diretto ad istituire e disciplinare l&#8217;elenco degli enti, delle istituzioni, delle societ\u00e0 scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell&#8217;esecuzione delle relative prestazioni. Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel\u00a0<strong>Sistema nazionale per le linee guida (Snlg)<\/strong>\u00a0disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L&#8217;Istituto superiore di sanit\u00e0 pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal Snlg previa verifica di conformit\u00e0 della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 6<\/strong>\u00a0introduce nel\u00a0<strong>codice penale il nuovo articolo 590-sexies<\/strong>, che disciplina la r<strong>esponsabilit\u00e0 colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario<\/strong>. Viene previsto che se i fatti di cui agli<strong>\u00a0art. 589 c.p. (omicidio colposo)<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell&#8217;esercizio della professione sanitaria<\/strong>, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l&#8217;evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa, purch\u00e8 risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificit\u00e0 del caso concreto. Il comma 2 dell&#8217;articolo in esame, infine,\u00a0<strong>abroga, con finalit\u00e0 di coordinamento, il comma 1 dell&#8217;articolo 3 della legge 189\/2012 (legge Balduzzi)<\/strong>\u00a0che attualmente disciplina la materia.<\/p>\n<p>Rispetto alla disciplina della legge Balduzzi sopracitata, le novit\u00e0 introdotte dall&#8217;art. 589-sexies c.p. per la responsabilit\u00e0 penale del medico riguardano, in particolare:<br \/>\n\u2022 la mancata distinzione tra gradi della colpa, con la soppressione del riferimento alla colpa lieve;<\/p>\n<p>\u2022 stante l&#8217;esclusione dell&#8217;illecito penale nel solo caso di imperizia (sempre ove siano rispettate le citate linee guida o le buone pratiche), la punibilit\u00e0 dell&#8217;omicidio colposo e delle lesioni colpose causate dal sanitario per negligenza o imprudenza (gli ulteriori elementi del reato colposo previsti dall&#8217;art. 43 c.p.), indipendentemente dalla gravit\u00e0 della condotta, quindi anche per negligenza o imprudenza lieve.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 7<\/strong>\u00a0pone poi alcuni principi relativi alla\u00a0<strong>responsabilit\u00e0 civile della struttura e dell&#8217;esercente la professione sanitaria<\/strong>. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell&#8217;adempimento della propria obbligazione si avvalga dell&#8217;opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli\u00a0<strong>articoli 1218 (Responsabilit\u00e0 del debitore) e 1228 (Responsabilit\u00e0 per fatto degli ausiliari) del codice civile<\/strong>. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonch\u00e9 attraverso la telemedicina. In ogni caso\u00a0<strong>l&#8217;esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell&#8217;articolo 2043 del codice civile<\/strong>, salvo che abbia agito nell&#8217;adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tiene conto della condotta dell&#8217;esercente la professione sanitaria ai sensi dell&#8217;articolo 5 &#8211; e quindi del rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida &#8211; e dell&#8217;articolo 590-sexies c.p. introdotto dall&#8217;articolo 6 del provvedimento. Viene quindi previsto un regime di doppia responsabilit\u00e0 civile, qualificato come:<br \/>\n\u2022 responsabilit\u00e0 contrattuale per la struttura &#8211; con onere della prova a carico della struttura stessa e termine di prescrizione di dieci anni;<\/p>\n<p>\u2022 responsabilit\u00e0 extra-contrattuale per l&#8217;esercente la professione sanitaria (qualora direttamente chiamato in causa) a qualunque titolo operante in una struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata &#8211; salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente &#8211; con onere della prova a carico del soggetto che si ritiene leso e termine di prescrizione di cinque anni.<\/p>\n<p>Quanto alle modalit\u00e0 di risarcimento del danno conseguente all&#8217;attivit\u00e0 della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell&#8217;esercente la professione sanitaria viene prevista la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entit\u00e0) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entit\u00e0) del codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209\/2005). Il riferimento \u00e8 alle tabelle uniche nazionali dei valori economici del danno biologico il cui aggiornamento \u00e8 disposto annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Le disposizioni dell&#8217;articolo in esame vengono qualificate come &#8220;norme imperative&#8221; ai sensi del codice civile. La precisazione intende sancire l&#8217;inderogabilit\u00e0 delle disposizioni sulla responsabilit\u00e0 civile per danno sanitario anche ove il contratto tra le parti disponga diversamente. La contrariet\u00e0 a norme imperative determina l&#8217;illiceit\u00e0 di un negozio giuridico.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 8<\/strong>\u00a0prevede, invece, un<strong>\u00a0meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso<\/strong>\u00a0per i procedimenti di risarcimento da responsabilit\u00e0 sanitaria mediante un<strong>\u00a0tentativo obbligatorio di conciliazione<\/strong>\u00a0da espletare da chi intende esercitare in giudizio un&#8217;azione risarcitoria. Pi\u00f9 in particolare, viene disposta l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l&#8217;espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell&#8217;art. 696-bis c.p.c. (ricorso che \u00e8, di regola, facoltativo) ai fini dell&#8217;accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Sono previsti meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. La mancata partecipazione delle parti (comprese le assicurazioni) al procedimento di consulenza tecnica preventiva obbliga il giudice a condannarle, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall&#8217;esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che \u00e8 comparsa alla conciliazione.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 9<\/strong>\u00a0reca un&#8217;ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilit\u00e0 sanitaria, disciplinando l&#8217;<strong>azione di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell&#8217;esercente la professione sanitaria<\/strong>, in caso di dolo o colpa grave di quest&#8217;ultimo, successivamente all&#8217;avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall&#8217;avvenuto pagamento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l&#8217;esercente la professione sanitaria non \u00e8 stato parte del giudizio. I commi da 2 a 4 e 6 dell&#8217;articolo 9 recano una disciplina specifica dell&#8217;azione di rivalsa summenzionata, mentre il comma 5, reca norme specifiche per l&#8217;azione di responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>In particolare, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell&#8217;esercente la professione sanitaria il comma 5 stabilisce che:<br \/>\n\u2022\u00a0<strong>titolare dell&#8217;azione di responsabilit\u00e0 amministrativa<\/strong>, per dolo o colpa grave, \u00e8 il pubblico ministero presso la\u00a0<strong>Corte dei conti<\/strong>;<\/p>\n<p>\u2022 ai fini della quantificazione del danno il giudice tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficolt\u00e0, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l&#8217;esercente la professione sanitaria abbia operato;<\/p>\n<p>\u2022 per l&#8217;importo della condanna in base all&#8217;azione di responsabilit\u00e0 amministrativa (con esclusione dei casi di dolo) si prevede un limite, per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda (o del corrispettivo convenzionale) conseguita nell&#8217;anno di inizio della condotta causa dell&#8217;evento (o nell&#8217;anno immediatamente precedente o successivo), non superiore al triplo; tale limite si applica sia all&#8217;importo della condanna suddetta sia all&#8217;importo dell&#8217;azione di surrogazione da parte dell&#8217;assicuratore che abbia pagato l&#8217;indennit\u00e0 (surrogazione, fino alla concorrenza dell&#8217;ammontare della suddetta indennit\u00e0, nei diritti dell&#8217;assicurato verso il terzo responsabile);<\/p>\n<p>\u2022 per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l&#8217;esercente la professione sanitaria, nell&#8217;ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non pu\u00f2 essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costituisca oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.<\/p>\n<p>In relazione all&#8217;azione di rivalsa, il comma 6 prevede che, se \u00e8 accolta la domanda del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, o nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, l&#8217;azione nei confronti dell&#8217;esercente la professione sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall&#8217;impresa di assicurazione &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 1916, primo comma, del codice civile &#8211; per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell&#8217;anno di inizio della condotta causa dell&#8217;evento o nell&#8217;anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Tale limite non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all&#8217;articolo 10, comma 2 (cfr. infra). Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilit\u00e0 amministrativa, il giudice pu\u00f2 desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell&#8217;impresa di assicurazione solo se l&#8217;esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 10 mira a integrare il quadro delle tutele per il ristoro del danno sanitario in coerenza con la disciplina sulla responsabilit\u00e0 civile<\/strong>. La disposizione prevede:<br \/>\n\u2022 l&#8217;obbligo di assicurazione (o di adozione di un&#8217;analoga misura) per la responsabilit\u00e0 contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d&#8217;opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attivit\u00e0 di formazione, aggiornamento nonch\u00e9 di sperimentazione e ricerca clinica; si specifica inoltre che l&#8217;obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonch\u00e9 attraverso la telemedicina;<\/p>\n<p>\u2022 l&#8217;obbligo, per le strutture in esame, di stipulare altres\u00ec una polizza assicurativa (o di adottare un&#8217;analoga misura) per la copertura della responsabilit\u00e0 extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all&#8217;ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista). Tali disposizioni tuttavia non si applicano agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2 (v. ultra).<\/p>\n<p>Il comma 2 prevede l&#8217;obbligo di assicurazione a carico del professionista sanitario che svolga l&#8217;attivit\u00e0 al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 o che presti la sua opera all&#8217;interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell&#8217;adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall&#8217;esercizio della medesima attivit\u00e0. In una logica pi\u00f9 generale di equilibrio e solvibilit\u00e0 del risarcimento \u00e8 stata prevista al comma 3 l&#8217;obbligatoriet\u00e0 per gli esercenti le professioni sanitarie, passibili di azione amministrativa della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, se operanti in strutture private, di stipulare idonee polizze assicurative per colpa grave. Sono contemplate misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo prevedendosi, rispettivamente, che:<br \/>\n\u2022 le strutture rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta;<\/p>\n<p>\u2022 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalit\u00e0 di vigilanza e controllo che l&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) \u00e8 tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria;<\/p>\n<p>\u2022 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e quello dell&#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentiti l&#8217;Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l&#8217;ANIA, le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la FnomCeO, la FNOPI, la e le altre federazioni delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonch\u00e9 le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l&#8217;individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati;<\/p>\n<p>\u2022 con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare di concerto con il Ministro della salute e sentito l&#8217;IVASS sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2 ed alle altre analoghe misure adottate e sono stabilite altres\u00ec le modalit\u00e0 per la comunicazione di tali dati all&#8217;Osservatorio da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 11<\/strong>\u00a0<strong>definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative<\/strong>. In particolare, la garanzia assicurativa deve prevedere un&#8217;operativit\u00e0 temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purch\u00e9 denunciati all&#8217;impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attivit\u00e0 professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattivit\u00e0 della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilit\u00e0 verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale \u00e8 incluso quello suddetto di retroattivit\u00e0 della copertura.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 12<\/strong>, introduce\u00a0<strong>un&#8217;importante novit\u00e0 nel sistema del contenzioso in ambito sanitario con la previsione di una ulteriore modalit\u00e0 di azione per il danneggiato ovvero l&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista<\/strong>. L&#8217;esercizio dell&#8217;azione, subordinato al fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio (di cui all&#8217;art. 8), potr\u00e0 comunque portare, al massimo, al riconoscimento delle somme per le quali la struttura o il sanitario hanno stipulato il contratto di assicurazione. Si prevede, inoltre:<br \/>\n\u2022 l&#8217;inopponibilit\u00e0 al danneggiato, per l&#8217;intero massimale di polizza, di eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all&#8217;articolo 10, comma 6, che individuer\u00e0 i requisiti minimi delle polizze assicurative;<\/p>\n<p>\u2022 che l&#8217;impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l&#8217;assicurato nel rispetto dei requisiti minimi delle polizze assicurative, non derogabili contrattualmente, previsti dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico;<\/p>\n<p>\u2022 il litisconsorzio necessario, sia dei professionisti sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicurative;<\/p>\n<p>\u2022 il diritto d&#8217;accesso (del sanitario, del danneggiato e dell&#8217;impresa assicurativa) a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio;<\/p>\n<p>\u2022 una durata del termine di prescrizione dell&#8217;azione diretta pari a quello dell&#8217;azione contro la struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) o contro l&#8217;esercente la professione sanitaria. Viene stabilita l&#8217;applicazione della disciplina dell&#8217;azione diretta a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui vengono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 13<\/strong>\u00a0prevede che le s<strong>trutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione comunicano all&#8217;esercente la professione sanitaria l&#8217;instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato<\/strong>, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell&#8217;atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell&#8217;atto introduttivo del giudizio. Il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) \u00e8 esteso anche alla comunicazione (all&#8217;esercente la professione sanitaria) dell&#8217;avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l&#8217;invito a prendervi parte): l&#8217;omissione, la tardivit\u00e0 o l&#8217;incompletezza delle comunicazioni preclude l&#8217;ammissibilit\u00e0 delle azioni di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa di cui all&#8217;articolo 9.<\/p>\n<p>Un&#8217;ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati \u00e8 l&#8217;<strong>articolo 14<\/strong>, che prevede\u00a0<strong>l&#8217;istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilit\u00e0 sanitaria<\/strong>. Il Fondo di garanzia \u00e8 alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all&#8217;esercizio delle assicurazioni per la responsabilit\u00e0 civile per i danni causati da responsabilit\u00e0 sanitaria. A tal fine il predetto contributo \u00e8 versato all&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all&#8217;esercizio delle assicurazioni per la responsabilit\u00e0 civile per i danni causati da responsabilit\u00e0 sanitaria, le modalit\u00e0 di versamento dello stesso, i principi cui dovr\u00e0 uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap s.p.a, le modalit\u00e0 di intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. Il Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilit\u00e0 finanziarie. La misura del contributo \u00e8 determinata e aggiornata con cadenza annuale con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dello sviluppo economico e dell&#8217;economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze del Fondo di garanzia. Il Fondo di garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilit\u00e0 sanitaria nei seguenti casi:<\/p>\n<p><strong>a)\u00a0<\/strong>il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall&#8217;esercente la professione sanitaria;<\/p>\n<p><strong>b)\u00a0<\/strong>la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l&#8217;esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un&#8217;impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong>\u00a0la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l&#8217;esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell&#8217;impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall&#8217;albo dell&#8217;impresa assicuratrice stessa.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 15<\/strong>\u00a0riforma la\u00a0<strong>disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d&#8217;ufficio)\u00a0<\/strong>in ambito civile e dei periti in ambito penale; tale modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell&#8217;ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari. Sono, in particolare, rafforzate le procedure di verifica delle competenze e resi trasparenti i possibili conflitti d&#8217;interesse rendendo di fatto disponibili al giudice tutti gli albi presenti a livello nazionale, da aggiornare ogni 5 anni.<\/p>\n<p>E&#8217; previsto, in particolare:<br \/>\n\u2022 che l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o pi\u00f9 specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie;<\/p>\n<p>\u2022 che i CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all&#8217;articolo 8, comma 1), siano in possesso di adeguate competenze nell&#8217;ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;<\/p>\n<p>\u2022 l&#8217;inapplicabilit\u00e0 ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all&#8217;art. 53 Tu spese di giustizia (secondo cui, quando l&#8217;incarico \u00e8 stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale \u00e8 determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40%).<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 16<\/strong>, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilit\u00e0 2016 (legge n. 208\/2015) che hanno dettato norme in materia di attivit\u00e0 di prevenzione e gestione del rischio sanitario prevede che i verbali e gli atti conseguenti all&#8217;attivit\u00e0 di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell&#8217;ambito di procedimenti giudiziari, e che l&#8217;attivit\u00e0 di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanit\u00e0 pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>articolo 17<\/strong>\u00a0contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001. L&#8217;<strong>articolo 18<\/strong>, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il nuovo provvedimento cambia la responsabilit\u00e0 civile e penale per gli esercenti la professione sanitaria, si regolamenta l\u2019attivit\u00e0 di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un\u2019adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management), si prevede l&#8217;obbligo per le direzioni sanitarie delle strutture di fornire la documentazione sanitaria [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","meta":[],"glossary-categories":[1564],"glossary-tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>LEGGE 24\/2017: COSA PREVEDE E COME CAMBIA LA RESPONSABILIT\u00c0 SANITARIA - fnopi<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.fnopi.it\/aree-tematiche\/responsabilita-sanitaria-legge-24_2017\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"LEGGE 24\/2017: COSA PREVEDE E COME CAMBIA LA RESPONSABILIT\u00c0 SANITARIA - 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