E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Legge cd. “DL Sanzioni” recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, approvato all’interno del Consiglio dei Ministri di martedì 24 marzo e che entra in vigore a partire da oggi, giovedì 26 marzo.
Rispetto all’ultima bozza, si specifica che il 31 luglio 2020 è il termine dello stato di emergenza dichiarato al momento della deliberazione dello stato di emergenza lo scorso 31 gennaio, che assume dunque un carattere formale. Durante la conferenza stampa di martedì 24 marzo, Conte aveva inoltre espresso l’auspicio che le misure restrittive potranno essere allentate prima di tale data.
Risulta inoltre diverso il contenuto dell’art.3 sulle misure regionali, che consente alle Regioni di introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle nazionali, a fronte di un particolare aggravamento dell’emergenza a livello territoriale. Infine, l’importo della sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto delle disposizioni va da €400 a €3.000.
La sintesi del decreto
Questa la sintesi del decreto.
Misure urgenti e prorogabili (art. 1): si possono adottare, su specifiche zone o sulla totalità del territorio nazionale, le seguenti misure, prorogabili e modificabili su base mensile fino al 31 luglio 2020:
- Sospesi/chiusura dei corsi per le professioni sanitarie;
- specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non;
- Obblighi di comunicazione al SSN per coloro che transitano o sostano in zone a rischio epidemiologico.
o Limitare la circolazione delle persone e l’allontanamento da residenza, domicilio o dimora, e divieti di allontanamento o ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
o Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville, giardini pubblici e simili, oltre a limitazione o sospensione di manifestazioni, cerimonie, eventi, riunioni, assembramenti, congressi, iniziative di qualsiasi natura, pubbliche o private, compresi luoghi di culto, cinema, teatri, luoghi di aggregazione e ludici, culturali, sportivi, ricreativi;
o Quarantena precauzionale e quarantena in seguito a positività al virus.
o Limitazione o sospensione attività all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, sospensione o riduzione o soppressione di servizi trasporto di persone e merci (automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, in acque interne, di linea e non, TPL);
o Sospensione o chiusura servizi educativi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università e istituzioni di formazione superiore, corsi professionali svolti da qualsiasi ente, fatte salve le attività formative a distanza;
o Sospensione di viaggi di istruzione e simili;
o Limitazione alla presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici – eccetto erogazione servizi essenziali e indifferibili – e concorsi e selezione, fatta salva la valutazione dei candidati su basi curriculari e a distanza;
o Limitazione o sospensione attività commerciali di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari e prima necessità), bevande e alimenti, bar e ristoranti, attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo eccezion fatta per servizi necessari;
o Limitazione o chiusura fiere e mercati, garantendo comunque la reperibilità dei generi alimentari;
o Misure di informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
o Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
o Titolari, gestori e datori di lavoro devono assumere misure appropriate per sicurezza di clienti e lavoratori.
- Attuazione contenimento (art. 2): le misure vengono adottate con DPCM, su proposta del Ministero della Salute, sentiti i Ministri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e altri per competenza, nonché i Presidenti delle Regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle Regioni e la Protezione Civile. I decreti possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Si precisa infine che in casi di estrema necessità e urgenza, le misure illustrate all’art.1 possono essere adottate anche con Decreto del MinSal, con efficacia limitata fino all’adozione del DPCM.
- Misure regionali (art. 3): le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario all’interno del loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica a livello nazionale. I Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare l’emergenza che siano in contrasto con le misure statali. Tali disposizioni valgono anche per atti su questioni sanitarie.
- Sanzioni (art. 4): a meno che non si verifichino delitti penali, il mancato rispetto delle disposizioni è punito con sanzione amministrativa da €400 a €3.000. Vengono inoltre fatte le seguenti precisazioni:
- nel caso in cui la violazione avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- nel caso interessi la mancata chiusura di attività o esercizi, vi è anche la chiusura da 5 a 30 giorni;
- se la violazione viene reiterata, la sanzione viene raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima;
- le nuove disposizioni introdotte che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Decreto, ma in questi casi sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
I Prefetti, in caso di necessità, possono attribuire alle forze armate la qualifica di agente di pubblica sicurezza.