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FAQ

ISCRIZIONI E CERTIFICAZIONI

Per l’iscrizione all’albo è necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

Fonti normative: Art. 5 DLCPS 233/46 modificato dalla L.3/18

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.
Fonte normativa: Art. 5 DLCPS 233/46 modificato dalla L.3/18

Il Good Standing è il certificato che attesta che non vi sono impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione. Viene rilasciato solo dal Ministero della salute ai titolari delle qualifiche professionali costituite in Ordini.
Il modello di domanda, disponibile sul sito del Ministero alla voce ‘professioni sanitarie’, deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente i dati relativi al conseguimento della qualifica riguardo ai quali il Ministero procederà d’ufficio alla verifica.
Gli Ordini possono apporre la firma nella sezione “good character” del modulo dopo aver verificato che il professionista infermiere non ha ricevuto sanzioni disciplinari.
L’Ordine non può rilasciare certificazioni in lingua diversa da quella Italiana e la traduzione è quindi a carico del singolo iscritto.
Gli Ordini non devono firmare il modulo allegato nella parte relativa alla buona salute (good health) essendo questa di competenza medica;

Fonte: Circolare 79 del 2018

L’Ordine può rilasciare le certificazioni in funzione delle attribuzioni che la legge individua (iscrizione, cancellazione, trasferimento, esiti procedimenti disciplinari, ecc)
I certificati che vengono rilasciati dagli OPI sono validi esclusivamente nei rapporti privati con apposizione di marca da bollo come da normativa vigente (tranne per le esenzioni previste dalla legge) . Le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini certificazioni ma devono accettare l’autocertificazione.

Fonti normative: DPR 445/2000; Circolare n. 27 del 2011

MOROSITÀ, CANCELLAZIONI E REISCRIZIONI

Si in caso di nuova iscrizione; no in caso di trasferimento da altro OPI in quanto non è una nuova iscrizione

La Cancellazione non estingue la morosità nei confronti dell’Ordine che deve procedere per il recupero coattivo della la somma.
La quota di iscrizione è da intendersi come credito che si prescrive in 5 anni.
Fonti normative:
Dlcps 233/46, articolo 8; – Dpr 761/79, articolo 1, comma 2; – Dlgs 502/1992 – Dm 739/94, articolo 1, comma 1; – Legge 42/1999 – Dpr 220/2001, articolo 2, lett. d); – Codice Civile, articolo 2229 – Legge 43/2006.

Circolare n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019

La re-iscrizione comporta che il professionista riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data oltre che a saldare l’eventuale debito pregresso nei confronti dell’OPI a meno che il debito non sia prescritto. L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.

Fonti Normative: DPR 5/4/1950 n. 221
Dlcps 13/9/46 n. 233
Circolare Interna n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019

Sì perché il provvedimento di cancellazione per morosità interrompe ma non sospende il rapporto giuridico instaurato con l’iscrizione dell’OPI di provenienza. Qualsiasi reiscrizione è possibile quando sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione
DPR 5/4/1950 n. 221
Dlcps 13/9/46 n. 233

I datori di lavoro hanno l’obbligo autonomo di accertare che i propri dipendenti infermieri e infermieri pediatrici siano iscritti all’albo a fronte dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 2 del DLCPS 233/46 modificato dalla legge 3/18, quindi chiedendo agli OPI elementi di verifica.

Vi è necessità di una certezza formale e documentabile, poiché in tale periodo il sanitario che ha esercitato è passibile di sanzione penale per esercizio abusivo della professione se denunciato. Se conosciuto è auspicabile comunicare anche al datore di lavoro la cancellazione dall’albo dell’iscritto.

Ai sensi dell’Art 2 dpr 221/50 ancora in vigore e dell’art. 8 ultimo comma DPR 221/50 gli Enti Riportati sono:
Prefetto, Procuratore della repubblica, Ministero della salute , ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione Nazionale da cui dipende l’Ordine e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 2012/137:
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

No, è sempre necessario fare esplicita domanda entro la fine della chiusura dell’esercizio e deliberalo in Consiglio Direttivo. La mancata presentazione della domanda o il ritardo di presentazione fa esigere la quota dell’anno solare successivo.

Vedi anche nota della Federazione prot. 9059 del 15 ottobre 2018 inoltrata a tutti gli Ordini

Non possono essere iscritti nell’Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 del DPR 221/50 ancora in vigore, importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dall’esercizio professionale ovvvero: La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all’aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Inoltre:
a)l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, secondo comma, del Codice penale;
c) l’applicazione della misura di sicurezza preventiva prevista dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).
La sospensione di diritto si ha nei casi di:
a) emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall’art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche – espulsione dello straniero dallo Stato).
Tutto quanto esposto salvo che sussistano le condizioni previste ai fini della riammissione nell’Albo ovvero: cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che dopo gli eventi il soggetto ha avuto irreprensibile condotta. Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni. Salvo quanto disposto dalla norma è adempimento dovuto da parte dell’Ordine esaminare la rilevanza del fatto dal punto di vista deontologico, poiché non mosso da principi di tipicità dell’illecito come avviene in ambito penale, ma mossi da apprezzamento della condotta deontologica degli iscritti o dei richiedenti iscrizione.

Fonte normativa: DPR 221/50.
Fonti normative sul casellario giudiziale DPR 313/2012

No, l’iscrizione è valida ed efficace solo dopo la delibera del Consiglio Direttivo e la comunicazione all’iscritto

COMMISSIONI STRANIERI

  • Il riconoscimento del titolo è di stretta competenza del Ministero della Salute;
  • La commissione è formata generalmente da due professionisti (che fungeranno da Presidente della commissione e da segretario verbalizzante corrispondenti al Presidente dell’Ordine e ad altro membro del consiglio direttivo) e da un professore di Italiano regolarmente iscritto nell’elenco del provveditorato agli studi;
  • La prova d’esame deve essere necessariamente scritta e orale la cui predisposizione è a carico del professore di Italiano condivisa con gli altri membri della Commissione perché sia calata in una ratio di natura anche professionale
  • Per i contenuti professionali relativi ai non comunitari è opportuno altresì verificare la conoscenza delle norme deontologiche e di esercizio alla professione che saranno liberamente predisposte dalla commissione
  • Le spese sono a carico del singolo richiedente secondo importi determinati dalla Commissione stessa. Nessun provento a favore dell’Ordine

ASSEMBLEA

ALTRO

Al momento nessuna norma individua tale possibilità

Poiché le attività proprie dell’Ordine sono assoggettate ad un diritto democratico di libero voto in quanto carico elettive, che le Aziende non possono quindi ostacolare o impedire, è sufficiente una comunicazione. Ogni attività legata all’esercizio dell’Ente è quindi ricompresa nella prima comunicazione inviata.

Fonte Circolare n. 22 del 2018

La comunicazione preventiva è comprensiva di un orientamento economico che non deve essere trasmesso nel dettaglio successivamente.

L’assicurazione è a carico del singolo e non può essere pagata dall’ente.

La FNOPI tramite la Commissioni di Albo prevista dalla legge .3/18 ancora non attuata. Al momento è il Comitato Centrale.

L’iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio deve:
avere una rilevanza qualitativa per i professionisti rappresentati;
la presenza nel programma dell’evento di argomenti di interesse infermieristici;
l’indicazione espressa del numero crediti ECM dove previsti;
L’OPI provinciale è autonomo nella concessione dei patrocini della propria Provincia;
Ogni OPI ha la responsabilità autonoma come Ente di definire i limiti del patrocinio oneroso;
I limiti del patrocinio riguardano iniziative di carattere politico/sindacale, a fini di lucro o palesemente in contrasto con le finalità dell’Ordine.
Si ricorda che il solo simbolo, ovvero i due elementi della fiamma e delle mani, senza l’acronimo OPI, è il segno distintivo dell’esercizio della professione infermieristica da parte degli iscritti agli albi che quindi hanno facoltà di utilizzarlo a tali fini. E’vietato agli iscritti l’utilizzo del simbolo (e ancor più del marchio) per iniziative e fini diversi dall’esercizio professionale.
L’uso del marchio, ovvero i due elementi della fiamma e delle mani, e l’acronimo OPI, per gli OPI è quindi:
genericamente orientato a promuovere l’immagine della FNOPI e degli Ordini provinciali;
qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso gli iscritti agli Albi;
promuovere e favorire il progresso culturale e l’aspetto deontologico;
contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai professionisti

Fonte: Circolare n. 1 e 30 del 2019

Non necessariamente, la notizia di eventuali illeciti può essere rilevante anche a seguito di pubblicazione su riviste, giornali ecc.

L’art. 3 del DPR 137/2012 sull’Albo unico nazionale dispone
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale
Questa Federazione in relazione alla normativa sulla Privacy, pubblica sull’Albo Nazionale, i seguenti dati:
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Ordine di iscrizione
Qualifica (infermiere o infermiere pediatrico)
Anno di iscrizione
PEC (l’indirizzo PEC è altresì pubblicato sul sito INI PEC)

La legge prevede sia l’uso della PEC che della Posta prioritaria.

Art. 3 lett. g) Legge 3/18
è possibile proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Probabilmente, per omogenizzare, sarà regolamentata nello statuto.

Fonte normativa: Art. 3 lett. g) Legge 3/18

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