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FAQ

ISCRIZIONI E CERTIFICAZIONI

Ciascun Ordine ha due albi in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione.
Per l’iscrizione all’albo è necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti sopra elencati, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
(DLCPS 233/46 e s.m.i.)

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.
(DLCPS 233/46 e s.m.i.)

Il Good Standing (certificato di onorabilità professionale) è il certificato che attesta che non vi sono impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione. Viene rilasciato solo dal Ministero della salute ai titolari delle qualifiche professionali costituite in Ordini.
Il modello di domanda, disponibile sul sito del Ministero alla voce ‘professioni sanitarie’, deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente i dati relativi al conseguimento della qualifica riguardo ai quali il Ministero procederà d’ufficio alla verifica.
Gli Ordini possono apporre la firma nella sezione “good character” del modulo dopo aver verificato che il professionista infermiere non ha ricevuto sanzioni disciplinari.
Gli Ordini non devono firmare il modulo nella parte relativa alla buona salute (good health) essendo questa di competenza medica.
L’Ordine non può rilasciare certificazioni in lingua diversa da quella Italiana e la traduzione è quindi a carico del singolo iscritto.

L’Ordine può rilasciare le certificazioni in funzione delle attribuzioni che la legge individua (iscrizione, cancellazione, trasferimento, esiti procedimenti disciplinari, ecc)
I certificati che vengono rilasciati dagli OPI sono validi esclusivamente nei rapporti privati con apposizione di marca da bollo come da normativa vigente (tranne per le esenzioni previste dalla legge).
Le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini certificazioni ma devono accettare l’autocertificazione.
(DPR 445/2000 e s.m.i.)

MOROSITÀ, CANCELLAZIONI E REISCRIZIONI

Si in caso di nuova iscrizione; no in caso di trasferimento da altro OPI in quanto non è una nuova iscrizione

La Cancellazione non estingue la morosità nei confronti dell’Ordine che deve procedere per il recupero coattivo della somma.
La tassa annuale di iscrizione è da intendersi come credito che si prescrive in 5 anni.

La re-iscrizione comporta che il professionista presenti integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data, Il professionista dovrà inoltre saldare l’eventuale debito pregresso nei confronti dell’OPI a meno che il debito non sia prescritto.
L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.
(DLCPS 233/46 e s.m.i. – DPR 221/50)

Sì, a meno che il debito non sia prescritto, perché qualsiasi reiscrizione è possibile quando sono cessate le cause che hanno determinato la cancellazione
(DLCPS 233/46 e s.m.i. – DPR 221/50)

I datori di lavoro hanno l’obbligo autonomo di accertare che i propri dipendenti infermieri e infermieri pediatrici siano iscritti all’albo a fronte dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 2 del DLCPS 233/46 modificato dalla legge 3/18, quindi chiedendo agli OPI elementi di verifica.

Vi è necessità di una certezza formale e documentabile, poiché in tale periodo il sanitario che ha esercitato è passibile di sanzione penale per esercizio abusivo della professione. Per questo, quando viene disposta la cancellazione di un iscritto dall’albo, è auspicabile darne comunicazione anche al datore di lavoro, se noto all’Ordine

Ai sensi degli Artt 2 e 8 del DPR 221/50 gli Enti a cui vanno comunicati gli albi sono:
Prefetto, Procuratore della repubblica, Ministero della salute, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione Nazionale da cui dipende l’Ordine e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 2012/137:
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

No, è sempre necessario fare esplicita domanda e la cancellazione va deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere iscritti all’Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 del DPR 221/50 ancora in vigore, importino la radiazione dall’Albo o la sospensione dall’esercizio professionale. Tra questi rientra ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni (a tal fine rileva la pena edittale prevista dal codice penale, non quella comminata).

No, l’iscrizione è valida ed efficace solo dopo la delibera del Consiglio Direttivo e la comunicazione all’iscritto

COMMISSIONI STRANIERI

Per l’iscrizione all’albo dei professionisti stranieri, provenienti da Paesi comunitari o non comunitari:
• Il riconoscimento del titolo è di stretta competenza del Ministero della Salute.
• L’OPI istituisce la commissione d’esame che, nel caso dei cittadini stranieri comunitari verifica solo la conoscenza della lingua italiana mentre, nel caso dei cittadini stranieri non comunitari, verifica la conoscenza della lingua italiana e anche della normativa che regolamenta l’esercizio della professione in Italia e relativa deontologia.
• La commissione è formata generalmente da due professionisti (che fungeranno da Presidente della commissione e da segretario verbalizzante, corrispondenti al Presidente dell’Ordine e da altro membro del Consiglio Direttivo) e da un professore di Italiano regolarmente iscritto nell’elenco del Provveditorato agli studi;
• La prova d’esame deve essere necessariamente scritta e orale e la relativa predisposizione è a carico del professore di Italiano che ne condivide i contenuti con gli altri membri della Commissione per l’attinenza alla professione
• Le spese sono a carico del singolo richiedente secondo importi determinati dall’Ordine

ALTRO

La FNOPI tramite la Commissioni di Albo prevista dalla legge 3/18 ancora non attuata. Al momento è il Comitato Centrale.

L’OPI provinciale è autonomo nella concessione dei patrocini della propria Provincia;
Ogni OPI ha la responsabilità autonoma come Ente di definire i limiti del patrocinio oneroso;
Il marchio FNOPI e il marchio OPI sono registrati e quindi soggetti a tutela.
Per l’utilizzo del marchio si fa riferimento alle apposite linee guida

Non necessariamente, la notizia di eventuali illeciti può essere rilevante anche a seguito di pubblicazione su riviste, giornali ecc.

Art. 3 lett. g) Legge 3/18
il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

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