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Deontologia

Per ogni infermiere è importante non perdere mai di vista il proprio mandato professionale: ed è questo lo scopo di uno spazio dedicato alla Deontologia.

Ogni professione si fonda su dei valori, che anzi ne sono proprio all’origine: il caring, cioè il prendesi cura dell’altro, è il valore che sta alla base della nascita dell’Infermieristica.

Il senso dell’essere infermieri, però, deve essere confermato ogni giorno e in ogni dove; deve essere declinato rispetto ai molteplici problemi che emergono dall’evoluzione della società e dal progresso scientifico: si tratta a volte di problemi molto nuovi, a volte mai risolti prima, ma sempre e ugualmente importanti per gli assistiti.

Infermiere, consulta periodicamente questo spazio per le tue scelte assistenziali: troverai approfondimenti, contributi di esperti e riflessioni critiche, sulla base di un patrimoni maturati dagli infermieri e non solo.

Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche

Approvato dal Comitato centrale della Federazione 
e dal Consiglio nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche
riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 aprile 2019

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Capo I
Principi e valori professionali

Art. 1 – Valori
L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile.

È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici.

Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza.

Art. 2 – Azione
L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività.

Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.

Art. 3 – Rispetto e non discriminazione
L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale.

Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare

Art. 4 – Relazione di cura
Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo.

Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali.

Il tempo di relazione è tempo di cura.

Art. 5 – Questioni etiche
L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine Professionale.

Art. 6 – Libertà di coscienza
L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie.

Laddove quest’ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione.

L’infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.

Capo II
Responsabilità assistenziale

Art. 7 – Cultura della salute
L’Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività.

Art. 8 – Educare all’essere professionista
L’Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell’educazione e formazione professionale degli studenti e nell’inserimento dei nuovi colleghi.

Art. 9 – Ricerca scientifica e sperimentazione
L’Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati.

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento
L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

Art. 11 – Supervisione e sicurezza
L’Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Capo III    Rapporti professionali 

Art.12 – Cooperazione e collaborazione
L’Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.

Art. 13 – Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni
L’Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni.

Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.

Art 14 – Posizione di protezione
L’Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni.

Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute
L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate.

Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza.

Art. 16 – Interazione e integrazione
L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.

Capo IV
Rapporti con le persone assistite

Art. 17 – Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura
Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.

L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.

Art. 18 – Dolore
L’Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.

Art. 19 – Confidenzialità e riservatezza
L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.

Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente.

Art. 20 – Rifiuto all’informazione
L’Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l’informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l’Infermiere si adopera a responsabilizzare l’assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva.

Art. 21 – Strategie e modalità comunicative
L’Infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci.

Art. 22 – Privazioni, violenze o maltrattamenti
Salvo gli obblighi di denuncia, l’Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato.

Art. 23 – Volontà del minore
L’Infermiere, tenuto conto dell’età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà.

L’Infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto.

Art. 24 – Cura nel fine vita
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale.

L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.

Art. 25 – Volontà di limite agli interventi
L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa.

Art 26 – Donazione di sangue, tessuti e organi
L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

Art. 27 – Segreto professionale
L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.

Capo V
Comunicazione

Art. 28 – Comportamento nella comunicazione
L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.

Art. 29 – Valori nella comunicazione
L’Infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo.

Capo VI
Organizzazione

Art. 30 – Responsabilità nell’organizzazione
L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale.

Art 31 – Valutazione dell’organizzazione
L’Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla.

Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso.

Art 32 – Partecipazione al governo clinico
L’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.

Art 33 – Documentazione clinica
L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.

Art 34 – Risoluzione dei contrasti
L’Infermiere, qualora l’organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative.

Art 35 – Contenzione
L’Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico.

Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall’equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità, per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori.

La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l’attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita.

Art. 36 – Operatori di supporto
L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.

Art. 37 – Linee guida e buone pratiche assistenziali
L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.

Art. 38 – Segnalazioni all’Ordine Professionale
L’Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati.

Capo VIILibera professione

Art. 39 – Esercizio della libera professione
L’Infermiere, nell’esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell’equo compenso.

Art. 40 – Contratto di cura
L’Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l’adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale.

Art 41 – Sicurezza e continuità delle cure
L’Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

Capo VIII
Disposizioni finali

Art 42 – Libertà da condizionamenti
L’Infermiere e l’Ordine Professionale si impegnano affinché l’agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni.

Art. 43 – Conflitto d’interesse
L’Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente.

Art. 44 – Contrasto all’esercizio abusivo della professione
L’Infermiere e l’Ordine Professionale contrastano e denunciano l’esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso.

Art. 45 – Decoro

L’Infermiere cura la propria persona e il decoro personale.

Art. 46 – Rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria

L’Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l’immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali.

Osserva le indicazioni dell’Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria.

Art. 47 – Obbligo di rispetto delle norme

L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale.

Art. 48 – Attività consulenziale e peritale

L’Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso.

In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza.

L’Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 49 – Natura vincolante delle norme deontologiche

Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall’Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale.

Art. 50 – Ordini Professionali. Enti sussidiari dello Stato

Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere Enti sussidiari dello Stato.

Art. 51 – Ordini professionali. Codice Deontologico

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

Art. 52 – Ordini professionali e altri ruoli pubblici

L’Ordine Professionale non interviene nei confronti dell’Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell’esercizio delle relative funzioni.

Art. 53 – Clausola finale

Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall’Ordine.

Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOPI al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.

Code of ethics of the nursing professions

Approved by the Central Federation Committee and by the National Council of Orders for Nursing Professions meeting in Rome on 12th and 13th of April 2019.

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CHAPTER I
PROFESSIONAL PRINCIPLES AND VALUES

Art. 1 – VALUES
The Nurse is the Health Professional, registered in the Nursing Professions Order, who acts in a conscious, autonomous and responsible manner. He or she is supported by a set of values and scientific knowledge. Acts as an active agent in the social context to which he or she belongs and in which practices the profession, promoting a culture of caring and safety.

Art. 2 – ACTION
The Nurse orients his or her actions to the good of the Assisted Persons, their Family and Community. His or her actions are realised and developed in the fields of clinical practice, organisation, education and research.

Art. 3 – RESPECT AND NON-DISCRIMINATION
The Nurse treats and cares for the Assisted Person, respecting his or her dignity, freedom, equality, life choices and conception of health and well-being, without any social, gender, sexuality orientation, ethnic, religious or cultural distinction. Refrains from any form of discrimination and blame towards all those encountered in his or her work.

Art. 4 – CARE RELATIONSHIP
In his or her professional actions, the Nurse establishes a caring relationship, also using listening and dialogue. Ensures that the Assisted Person is never neglected by involving, with the consent of the Person concerned, any reference figures as well as other professionals and institutions. Relationship time is caring time.

Art. 5 – ETHICAL ISSUES
The Nurse is active in the analysis of ethical dilemmas and contributes to their investigation and discussion. Promotes the use of ethical counselling and dialogue, also involving the local Nursing Order.

Art. 6 – FREEDOM OF CONSCIENCE
The Nurse undertakes to support the caring relationship even if the Person being cared for manifests ethical conceptions that differ from his or her own. If the latter persistently expresses a demand for activities that conflict with personal values or ethical and professional principles of the nurse, he or she ensures continuity of care, taking responsibility for his or her abstention. The Nurse can make use of the conscience clause, constantly seeking dialogue with the Person being cared for, other professionals and institutions.

Capo II
CARING RESPONSIBILITY

Art. 7 – HEALTH CULTURE
The Nurse promotes a culture of health by fostering healthy lifestyles and environmental protection from the perspective of health determinants, reducing inequalities and designing specific educational and informational initiatives for individuals, groups and communities.

Art. 8 – EDUCATING TO BE A PROFESSIONAL
In his or her various roles, the Nurse is actively involved in the education and professional training of students and the onboarding of new colleagues.

Art. 9 – SCIENTIFIC RESEARCH AND EXPERIMENTATION
The Nurse recognises the value of scientific research and experimentation. Develops, carries out and participates in research concerning clinical care, organisation and educational, making the results available.

Art. 10 – KNOWLEDGE, EDUCATION AND UPDATING
The Nurse bases his or her work on knowledge validated by the scientific community and updates personal skills through study and research, critical thinking, reflection based on experience and good practice, in order to ensure the quality and safety of activities. Plans, conducts and participates in training initiatives and fulfils obligations under the Continuing Medical Education programme.

Art. 11 – SUPERVISION AND SAFETY
The Nurse trains and seeks supervision where there are new activities or where there are limited case experience, and in any event whenever the need arises.

Capo III
PROFESSIONAL RELATIONSHIPS
 

Art.12 – COOPERATION AND COLLABORATION
The Nurse is committed to supporting cooperation with the professionals involved in the care pathway, adopting loyal and collaborative behaviour with colleagues and other professionals. Recognises and values their specific contribution in the care process.

Art. 13 – COMPETENT ACTION, ADVICE AND INFORMATION SHARING
The Nurse acts based on his or her own level of competence and seeks advice and intervention from experienced nurses or specialists if necessary. Advises by making knowledge and skills available to his or her own community and other professional communities and institutions.
Participates in the care pathway and ensures that the Person cared for has the same information shared with the team, which is necessary for the Person’s life needs and for an informed choice of the proposed care pathways.

Art 14 – PROTECTION POSITION
The Nurse who detects a state of alteration of a psycho-physical nature of a professional or other worker in his or her duties, at whatever level of responsibility, shall endeavour to protect and safeguard the Assisted Persons, the profession and the professional in question, including by making the appropriate disclosures.

Art. 15 – HEALTH INFORMATION
The Nurse ensures that the Person concerned, or the Person he or she refers to, receives accurate, complete and timely information about the person’s state of health, shared with the care team, respecting his or her needs and in a culturally appropriate manner. Does not replace other professionals in providing information that is not within his or her competence.

Art. 16 – INTERACTION AND INTEGRATION
The Nurse recognises intra- and inter- professional interaction and integration as fundamental elements for responding to the Person’s needs.

Capo IV
RELATIONSHIP WITH PATIENTS

Art. 17 – RELATIONSHIP WITH THE ASSISTED PERSON IN THE CARE PATHWAY
In the care pathway, the Nurse values and welcomes the person’s contribution, their point of view and emotions and facilitates the expression of suffering.
The nurse informs, involves, educates and supports the Person concerned and, with his or her free consent, the reference persons, in order to encourage adherence to the care pathway and to assess and activate available resources.

Art. 18 – PAIN
The Nurse prevents, detects and documents the patient’s pain during the care pathway. Operates, applying good practices for the management of pain and related symptoms, while respecting the Person’s wishes.

Art. 19 – CONFIDENTIALITY AND PRIVACY
The Nurse guarantees and protects the confidentiality of the relationship with the Person being cared for and the confidentiality of data relating to them throughout their care pathway. Collects, analyses and uses data appropriately, limiting him or herself to what is necessary for nursing care, while respecting the rights of the individual and current legislation.

Art. 20 – REFUSAL OF INFORMATION
The Nurse respects the explicit wish of the Assisted Person not to be informed about his or her state of health. If the refused information is necessary to prevent a health risk to third parties, the Nurse shall endeavour to make the Assisted Person aware of the risk and potentially harmful conduct.

Art. 21 – COMMUNICATION STRATEGIES AND MODES
The Nurse supports the relationship with the Person cared for who is in a condition that limits their expression, through effective communication strategies and modes.

Art. 22 – DEPRIVATION, VIOLENCE AND MISTREATMENT
Without prejudice to reporting obligations, the Nurse who detects and highlights deprivation, violence or mistreatment of the Person being cared for, takes action to ensure that there is prompt intervention to protect the Person concerned.

Art. 23 – WILL OF THE MINOR
The Nurse, considering the age and degree of maturity found, shall endeavour to ensure that due consideration is given to the minor’s opinion on curative, care and experimental choices, in order to enable him/her to express his/her wishes.
When the minor consciously opposes the choice of care, the Nurse works to overcome the conflict.

Art. 24 – END OF LIFE CARE
The Nurse provides nursing care until the end of the assisted person’s life. Recognises the importance of the caring gesture, shared care planning, palliation, environmental, physical, psychological, relational and spiritual comfort.
The Nurse supports the Family members and Caregivers of the Person cared for in the final evolution of the illness, in the time of loss and in the grieving phase.

Art. 25 – WILLINGNESS TO LIMIT INTERVENTIONS
The Nurse protects the Assisted Person’s wish to place limits on interventions that he or she believes are not proportionate to his or her clinical condition or consistent with the Person’s conception of quality of life, also expressed in advance by the Person.

Art 26 – BLOOD, TISSUE AND ORGAN DONATION
The Nurse promotes information on blood, tissue and organ donation as an act of solidarity; educates and supports those involved in donating and receiving.

Art. 27 – PROFESSIONAL SECRECY
The Nurse always respects professional secrecy not only out of legal obligation, but out of intimate conviction and as a concrete expression of the relationship of trust with the Person being cared for.
The death of the Assisted Person does not exempt the Nurse from respecting professional secrecy.

CHAPTER V
COMMUNICATION

Art. 28 – COMMUNICATION BEHAVIOUR
In communication, including through information technology and social media, the Nurse behaves with decorum, fairness, respect, transparency and truthfulness; he/she protects the confidentiality of Persons and Assisted Persons, taking particular care when publishing data and images that may harm individuals, institutions, the decorum and the image of the profession.

Art. 29 – VALUES IN COMMUNICATION
The Nurse, also through the use of information technology and social media, communicates in a scientific and ethical manner, seeking dialogue and discussion in order to contribute to a constructive debate.

CHAPTER VI
ORGANISATION

Art. 30 – RESPONSIBILITIES IN THE ORGANISATION
At the various levels of care, management and training responsibility, the Nurse participates in and contributes to the organisation’s choices, the definition of care, educational and organisational models, the fair allocation of resources and the enhancement of the nursing function and professional role.

Art 31 – EVALUATION OF THE ORGANISATION
The Nurse contributes to the assessment of the organisational, managerial and logistical context in which the Person being cared for is located in order to protect him/her.
Formalises and communicates the result of his or her evaluations in order to improve the context itself.

Art 32 – PARTICIPATION IN CLINICAL GOVERNANCE
The Nurse participates in clinical governance, promotes the best safety conditions for the Person being cared for, adopts procedures for the prevention and management of risks, including infectious ones, and actively adheres to operational procedures and methods for analysing events and ways of informing the Persons involved.

Art 33 – CLINICAL DOCUMENTATION
The Nurse is responsible for the accurate drafting of the clinical documentation for which he/she is responsible, emphasising the importance of its completeness and truthfulness also for the purpose of the consent or refusal, knowingly expressed by the Person Assisted, to nursing treatment.

Art 34 – SETTLEMENT OF DISPUTES
Should the organisation request or plan clinical care, management or educational activities that are contrary to the principles, values and standards of the profession, at all levels of responsibility, the Nurse shall report the situation to the competent bodies and take action to propose alternative solutions.

Art 35 – PHYSICAL RESTRAINT
The Nurse recognises that physical restraint is not a therapeutic act. It is exclusively a precautionary measure of an exceptional and temporary nature; it may be implemented by the care team or, in cases of urgent need, even by the Nurse alone if the conditions of necessity are met, in order to protect the safety of the Person being cared for, the other Persons and the workers.
In any case, physical restraint must be justified and noted in the clinical care documentation, it must be temporary and monitored over time to ascertain whether the conditions that justified its implementation persist and whether it has adversely affected the health of the Assisted Person.

Art. 36 – NURSE AIDES
At the various levels of clinical and managerial responsibility the nurse plans, supervises and verifies, for the safety of the patient, the activities of the nurses’ aides who take part in the care process and are entrusted to him/her.

Art. 37 – GUIDELINES AND GOOD CARE PRACTICE
Because of his or her high level of professional responsibility, the Nurse follows the relevant guidelines and good clinical care practices and ensures their correct application, promoting their continuous updating.

Art. 38 – REPORTS TO THE PROFESSIONAL ORDER
The Nurse reports to his or her Nursing Professional Order inappropriate nursing care and assistance activities lacking a sound basis, scientific evidence and validated results.

CHAPTER VII PRIVATE
PRACTICE

Art. 39 – EXERCISE OF THE LIBERAL PROFESSION
In his or her free professional practice, the Nurse endeavours to ensure that fair competition is respected and also valorises his or her work through the principle of fair remuneration.

Art. 40 – CARE CONTRACT
The Nurse, with transparency, fairness and in compliance with the regulations in force, formalises with the Assisted Person a special care contract that highlights the adequate and appropriate care needs, what the Person expresses in terms of informed assent/dissent with respect to the proposed treatment, the explicit elements of personal data protection and the elements that make up the professional fee.

Art 41 – SAFETY AND CARE CONTINUITY
The self-employed Nurse safeguards the safety and continuity of care of the Persons being cared for by also respecting their own biological and physiological recovery time.

CHAPTER VIII
FINAL PROVISIONS

Art 42 – FREEDOM FROM CONSTRAINTS
The Nurse and the Nursing Professions Orders undertake to ensure that the professional’s actions are free from improper influences and interests as well as undue pressure from third parties, including reference persons, other professionals, companies and associations.

Art. 43 – CONFLICT OF INTEREST
Any Nurse who finds him or herself in a situation of conflict of interest shall expressly declare it.

Art. 44 – COMBATING THE ILLEGAL PRACTICE OF THE PROFESSION
Nurses and the Nursing Professions Orders counter and denounce the illegal exercise of the nursing profession and undeclared work.

Art. 45 – DECORUM
The Nurse cares for his or her person and personal decorum.

Art. 46 – PROFESSIONAL REPRESENTATION AND ADVERTISING COMMUNICATION
The Nurse exercises the representative function of the profession with dignity, fairness and transparency. Uses expressions and adopts behaviours that uphold and promote the decorum and image of the professional community and its institutional actors.
He or she observes the indications of the Nursing Professions Orders in the information and advertising communication.

Art. 47 – OBLIGATION TO COMPLY
The Nurse complies with the administrative, legal and deontological regulations and requirements that affect the profession, also by following the guidelines of the Nursing Professions Orders.

Art. 48 – CONSULTANCY AND EXPERT OPINION ACTIVITIES
The Nurse does not carry out activities of an advisory and expert nature unless he/she possesses the specific skills required by the case.
In any event, this activity must be carried out in compliance with the deontological principles of the profession, avoiding any conflict of interest and situations in which its independence is limited.
In the advisory context the Nurse interprets the evidence of the case based on the current scientific knowledge, providing opinions inspired by a prudent assessment of the conduct of the persons involved.

Art. 49 – BINDING NATURE OF THE DEONTOLOGICAL RULES
The deontological rules contained in this Code of Ethics are binding for all members of the Orders of the Nursing Professions; failure to comply with them shall be sanctioned by the Nursing Order, taking into account the voluntariness of the conduct, its severity and any repetition thereof, in contrast with professional decorum and dignity.

Art. 50 – PROFESSIONAL ORDERS. SUBSIDIARY BODIES OF THE STATE
The Nursing Professional Orders transpose and implement the legal and regulatory indications inherent to their being subsidiary bodies of the State.

Art. 51 – PROFESSIONAL ORDER. CODE OF CONDUCT
The provincial Nursing Professional Orders are required to adopt this Code and to ensure compliance with its rules, within the framework of the guiding and coordinating action exercised by the National Federation of the Nursing Professions Order; they are also required to officially deliver or, in any case, send the Code of Ethics to the individual members registered in the Nursing Professions Order, in the and to hold periodic refresher and in-depth courses on ethical matters.

Art. 52 – PROFESSIONAL ORDERS AND OTHER PUBLIC ROLES
The Nursing Professional Order does not intervene in respect of nurses who are engaged in institutional political assignments regarding the exercise of their duties.

Art. 53 – FINAL CLAUSE
Any other behaviour that violates professional decorum and dignity is sanctioned by the Nursing Professions Order.

These regulations will be constantly monitored by the FNOPI in order to ensure that they are updated if necessary.

Un ebook che rappresenta un vero e proprio manuale d’uso del Codice deontologico per gli infermieri, senza lasciare nulla al fai-da-te. Ma è anche un’interpretazione autentica per il cittadino degli impegni che gli infermieri prendono nei suoi confronti per garantire il suo benessere e la sua salute.

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Codice Deontologico 2012

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Il Codice deontologico del Consiglio internazionale degli infermieri (International Council of Nurses, ICN) adottato per la prima volta nel 1953, è stato aggiornato nel dicembre 2012.

Cecilia Sironi, presidente della CNAI, che rappresenta gli infermieri del nostro Paese nell’ICN, si deve la traduzione – rivista da Giliola Baccin – del documento.

Sironi sottolinea quanto, soprattutto nell’attuale fase storica, sia fondamentale far riferimento ai valori del Codice dell’ICN, che “tutelano la vita e la salute, il rispetto della dignità delle persone assistite, il valore del prendersi cura e dell’agire con uguaglianza in condivisione e cooperazione con altri professionisti e la società civile”. Il Codice afferma che i bisogni di assistenza infermieristica sono universali e fondamentali per la persona ed è attraverso la risposta a tali bisogni che l’infermiere concretizza il valore morale della tutela della vita e della salute.

Il Codice deontologico dell’ICN è disponibile sul sito www.cnai.info ed è qui allegato per consentirne la massima diffusione.

Nel 2020, la FNOPI, a un anno dal varo del nuovo Codice deontologico degli infermieri, ha messo a punto questo MANIFESTO, perché, si legge nel documento, “in un momento di difficoltà estrema, nel quale tutto sembra diventare impervio e nel quale più forte, e giustificata, è la tentazione di semplificare, crediamo che le qualità professionali e deontologiche degli infermieri possano e debbano essere portate in primo piano, praticate, comunicate ai cittadini”.

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