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Rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche

In base a quanto stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 articolo 2 e dal successivo Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 sulle procedure elettorali, e in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento FNOPI (approvato dal Consiglio Nazionale in data 18 maggio 2024 e inviato al Ministero della Salute in data 4 giugno 2024), si rendono disponibili, in questa sezione speciale temporanea, i materiali relativi alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche.

Si riportano tutti i riferimenti normativi relativi alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche.

Sono resi disponibili, in formato modificabile, i fac simile dei moduli di candidatura (singola o di lista), da prendere da esempio per formalizzare la propria candidatura (singola o di lista) e i fac simile dei moduli a sostegno delle candidature (singole o di lista), come da art. 4 del Regolamento.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Unione Europea 27-4-2016 n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati e dai sostenitori verranno utilizzati dalla FNOPI, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione delle procedure elettorali di che trattasi.
Responsabile del trattamento è il Dott. Lorio Izzo

In questa sezione saranno riportati gli avvisi di convocazione a cura della Federazione e, a elezioni concluse, i risultati degli scrutini.

In questa sezione sono riportate le candidature singole o di lista pervenute entro la scadenza fissata dalla normativa vigente e specificata nella sezione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO”, ammesse al voto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, oltre gli eventuali materiali di propaganda elettorale.

La propaganda elettorale consiste nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è volta a ledere o discriminare il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti. Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un candidato ammesso e pubblicato sotto la sua responsabilità. La propaganda elettorale deve sempre rispettare i principi e i valori inscritti nel Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche.

La sezione PROPAGANDA ELETTORALE, come da Regolamento, viene disattivata a 24 ore dall’inizio delle operazioni di voto

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