“Green pass” di 9 mesi dopo il vaccino (ma tempi diversi col tipo di somministrazione). Il decreto

Nove mesi di validità dal completamento del ciclo vaccinale e non più 6 come nel decreto legge 52/2021 per la certificazione verde COVID-19

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Questo comporterà che la durata del certificato vaccinale potrà variare a seconda del tipo di vaccino somministrato. Ad esempio quello monodose J&J darà una copertura sul certificato di 9 mesi mentre con AstraZeneca, che ha una finestra fino a 12 settimane tra prima e seconda dose, la durata del certificato potrà arrivare a 12 mesi.

A stabilirlo è il decreto sulle riaperture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio (IL TESTO A QUESTO LINK), in cui si stabiliscono anche tutti i nuovi criteri di riapertura con il calo di contagi.

Il Dl 52/2021 a cui si fa riferimento nel nuovo testo prevede che la certificazione verde COVID-19 sia rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, con l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, anche tramite i sistemi informativi regionali, si provvede a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La certificazione verde COVID-19 può essere rilasciata ed ha una validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione da Covid ed è rilasciata in questo caso dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Questa certificazione cessa di avere validità se, nel semestre, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

C’è poi anche la certificazione verde COVID-19 con validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto 52/2021, può richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui questa ha sede.

Valgono anche le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea, riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal Dl 52/2021 e valide sempre se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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