Infermieri: come funziona il protocollo vaccini (al di là delle Faq e delle fake news)

A cura di Pietro Giurdanella, Luigi Pais Dei Mori 

Il protocollo è uno strumento sostenuto, mediato e ottenuto da FNOPI attraverso un lungo e articolato lavoro di interlocuzione istituzionale.

Il Protocollo è basato sui seguenti presupposti principali:

  • Il fondamentale “ruolo dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico per incrementare la copertura vaccinale della popolazione”;

Presupposti principali

  • Il coinvolgimento degli infermieri pediatrici nella campagna vaccinale per vaccinare soggetti con un’età superiore ai 18 anni;
  • La necessità di “rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema Sanitario Nazionale” attraverso l’autonomia vaccinale dell’infermiere presso il domicilio del cittadino fragile;
  • La necessità di allentare il vincolo di esclusività degli infermieri afferenti al SSN regolamentando al contempo il compenso, in linea con gli altri protocolli sanciti;
  • Principio di volontarietà del coinvolgimento degli infermieri e infermieri pediatrici;

Il Protocollo definisce la cornice nazionale per il coinvolgimento degli infermieri nella campagna di vaccinazione e dovrà essere successivamente declinato a livello regionale considerati i diversi contesti organizzativi e caratteristiche territoriali.

Non rappresenta un negoziato di tipo economico, né di disciplina contrattuale. E’ uno strumento che regola alcuni aspetti di esercizio professionale infermieristico e si inserisce tra gli altri strumenti già disciplinati dalla legge per il contrasto all’emergenza pandemica (reclutamento del personale, risorse per prestazioni aggiuntive, allentamento del vincolo di esclusività) con l’obiettivo di facilitare le scelte organizzative nei vari setting assistenziali.

Normativa di riferimento

Il Protocollo recepisce e si basa su alcuni riferimenti normativi che in questi ultimi mesi sono stati introdotti per rafforzare la risposta alla gestione della pandemia.

Di seguito si riportano alcuni estratti della normativa citata all’interno del documento:

  1. Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (Allegato 1). Rappresenta la cornice legislativa di riferimento.
  2. Legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, in particolare i Commi 460, 461, 462, 464, 464 bis, 465.

Descrive il reclutamento coinvolgimento degli infermieri (e degli altri operatori sanitari) nell’attività di somministrazione dei vaccini, al fine di rafforzare le misure di contenimento e di contrasto all’emergenza epidemiologica e di gestione della campagna vaccinale.

Si tratta di strumenti normativi diversi tra loro e che si completano a vicenda, che prevedono diverse modalità di reclutamento:

  • Manifestazione di interesse avviata dal Commissario straordinario per l’assunzione diretta tramite agenzie di somministrazione di 12000 infermieri applicando la remunerazione prevista nel CCNL di riferimento (Comma 460 e 462);
  • Allargamento della possibilità di partecipare alle manifestazioni di interesse ai professionisti provenienti da altri Paesi europei o extra UE e dei professionisti collocati in quiescenza (Comma 461);
  • Definizione di risorse per un importo massimo di 100 milioni di euro per finanziare prestazioni aggiuntive come già definite nel CCNL 2016/2018 (comma 464);
  • Allentamento delle norme che vincolano gli infermieri dipendenti al rapporto esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale (L.412/1991, art.4, comma 7 e Dlgs n.165/2001, art.53) per concorrere in libera professione, al di fuori dell’orario di lavoro, alle attività inerenti alla campagna nazionale di vaccinazione (Comma 464BIS, introdotto con l’art.20 del Decreto Legge n.41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni);
  • Formazione degli operatori sanitari che aderiscono alla campagna vaccinale attraverso appositi corsi in FAD organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità allo scopo di uniformare, in particolare, le conoscenze organizzative e di gestione dei vaccini (Comma 465).
  1. 412/1991, art.4, comma 7 e Dlgs n.165/2001, art.53, inerenti al vincolo di esclusività per gli infermieri che esercitano all’interno del SSN.

Si tratta di due normative – superate con il Comma 464 bis per la gestione delle attività connesse alla campagna di vaccinazione nazionale – che sanciscono l’unicità e l’esclusività del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale. “Il rapporto di lavoro con il SSN è incompatibile – recita la L.41/91 – con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione di quote d’impresa che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”.

Tale esclusività è però derogata dalla stessa norma per l’esercizio libero professionale dei medici dipendenti del SSN al di fuori dell’orario di lavoro.

Il Dlgs 165/2001 apre alla possibilità di svolgere incarichi retribuiti per i dipendenti pubblici purché preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e solo dopo che la stessa abbia verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. La stessa norma elenca alcuni possibili incarichi retribuiti che il dipendente pubblico può svolgere. Tra questi configurano la collaborazione a giornali o riviste, la partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali, l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

 

Schema riassuntivo delle norme di riferimento all’interno del Protocollo:

 

Esercizio professionale

 L’autonomia vaccinale a domicilio

Il Protocollo disciplina il particolare ambito della vaccinazione dei soggetti fragili a domicilio. Si tratta di un contesto estremamente delicato caratterizzato da soggetti che non possono recarsi presso i centri vaccinali organizzati a livello territoriale e che richiedono una presa in carico a livello domiciliare. In questa fase dell’applicazione del piano vaccinale nazionale c’è la necessità, come evidenziato all’interno del Protocollo, di avere strumenti specifici per “rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema Sanitario Nazionale”.

A tal fine “la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARS-CoV2 potrà essere effettuata anche da soli infermieri e infermieri pediatrici”, lasciando l’anamnesi e l’idoneità alla vaccinazione al medico e scorporando le due fasi, anamnestica e di vaccinazione, superando il vincolo organizzativo della compresenza del medico e dell’infermiere a domicilio del paziente che di fatto ha rallentato la campagna vaccinale.

Il Protocollo suggerisce anche alcuni elementi organizzativi che saranno in capo alle Centrale Operative dei Distretti della Asl territorialmente competente.

La determinazione dell’autonomia vaccinale a domicilio ridefinisce il quadro organizzativo oggi presente a livello territoriale e rafforzerà l’esercizio professionale degli infermieri dei Distretti e dell’ADI che oggi hanno in carico il paziente fragile. Ed è proprio qui che si inserisce il Protocollo poiché renderà la campagna vaccinale più agevole e tempestiva.

 

Libera professione infermieristica, compenso

Il Protocollo regolamenta il compenso di base previsto per lo svolgimento dell’attività libero professionale per gli infermieri e infermieri pediatrici dipendenti del SSN che partecipano alla campagna nazionale di vaccinazione contro il SARS-CoV2.

Il compenso di base è di 6.16 euro ad inoculazione, uguale a quanto previsto per i medici e per i farmacisti, considerando che in un hub vaccinale ogni infermiere effettua una media di 12/14 vaccini ogni ora.

 

ALLEGATI 1

 

Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si compone di due documenti:

  • Documento Elementi di preparazione della strategia vaccinale, presentato dal ministro della Salute al Parlamento il 2 dicembre 2020 (Decreto 2 gennaio 2021)
  • Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021, con le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da vaccinare e le priorità.

Il Piano, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, è stato adottato con Decreto del 12 marzo 2021.

Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale.

 

 

 

  1. LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

 

Articolo 1

Comma 460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l’agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all’albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all’assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari.

 

Comma 461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell’Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Comma 462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.

 

Comma 463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all’accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.

 

Comma 464. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità – triennio 2016-2018, di cui all’accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all’accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

 

Comma 464 BIS (introdotto con l’art.20 del Decreto legge n. 41, 22 marzo 2021, cosiddetto decreto Sostegni, convertito in Legge il 21 maggio 2021, n.69)

  1. e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale stessa.

All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

 

Comma 465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l’Istituto Superiore di Sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

L.412/1991, art.4, comma 7 e Dlgs n.165/2001, art.53 inerenti il vincolo di esclusività per gli infermieri che esercitano all’interno del SSN.

Il Comma 464 bis, richiamato in precedenza introduce il superamento dei vincoli contenuti in queste due leggi.

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 – articolo 4

Comma 7.

Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all’amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dall’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all’accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.

 

DECRETO LEGISLATIVO N. 165, 30 MARZO 2001

Articolo 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

 

  1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

  1. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
  2. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

  1. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
  2. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
  3. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

  1. a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  4. d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

  1. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

  1. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
  2. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
  3. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
  4. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
  5. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
  6. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
  7. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
  8. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
  9. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

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