Via libera alla definitiva al Ddl che disciplina l’uso dei defibrillatori in ambito extraospedaliero, già approvato dal Senato lo scorso 27 maggio e ora convertito in legge alla Camera.
La nuova legge in sintesi prevede l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico al personale sanitario non medico e a quello non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare. In caso di assenza di personale formato, nei casi di sospetto di arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non è formato. Si esclude la punibilità di coloro che hanno usato il defibrillatore per salvare la persona in arresto cardiaco (art. 54 codice penale) (Art. 3).
La legge favorisce anche la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE). Per questo, un Decreto del Presidente del consiglio, su proposta del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Economia e della Pubblica amministrazione, prevederà il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopraccitati con priorità per università e le scuole. (Art. 1).
Questi i principali punti della nuova legge.
- Programma per l’utilizzo dei defibrillatori: la legge, come accennato, vuole favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso:
- Pubbliche amministrazioni: le sedi delle P.A. dove sono impiegati almeno quindici dipendenti e con servizi aperti al pubblico, comprese le scuole e le Università;
- Stazioni: negli aeroporti, stazioni ferroviarie, porti e a bordo di tali mezzi.
Il Decreto del Presidente del consiglio istituirà il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE in questi luoghi con priorità per università e le scuole. Il programma ha la durata di 5 anni e può essere aggiornato. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con Decreto MinSal sono definiti i criteri per l’installazione dei DAE, che acquistati tramite gli strumenti forniti da Consip. (Art. 1);
- Uso del defibrillatore: l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito al personale sanitario non medico e al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare. In caso di assenza di personale formato, nei casi di sospetto di arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non è formato. Si esclude la punibilità di coloro che hanno usato il defibrillatore per salvare la persona in arresto cardiaco (art. 54 codice penale) (Art. 3);
- Installazione nei luoghi pubblici: gli enti territoriali possono adottare regolamenti per disciplinare l’installazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, adeguatamente segnalate. I DAE devono essere collocati in teche accessibili al pubblico con un’apposita segnaletica. Gli enti territoriali possono incentivare, anche con premi, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini e nei luoghi aperti al pubblico (Art. 2);
- Formazione: vengono incluse le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’utilizzo del defibrillatore nella formazione di pronto soccorso impartita agli studenti di scuole medie e superiori. Vengono inoltre sviluppate delle campagne di informazione e sensibilizzazione (Art. 5 e 8);
- Registrazione dei DAE presso le centrali 118: al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alle centrale operativa 118 territorialmente competente. Per i DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della legge, all’atto della vendita è compito del venditore comunicare la posizione prevista. Per tali fini verrà sviluppata un’app per l’individuazione del DAE più vicino (Art. 6-7).