In Gazzetta Ufficiale la legge sull’arresto in flagranza differita per le aggressioni ai sanitari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.276 del 25-11-2024) della legge 171/2024 (misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché’ di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria), entrata in vigore ieri, scatta la possibilità di arresto in flagranza differita per aggressioni a danno di operatori sanitari e servizi di sicurezza complementare, e si prevedono arresto e multe in caso di danneggiamenti.

“Le misure approvate – commenta Barbata Mangiacavalli, presidente FNOPI – sono ciò che attendevano gli infermieri. Le ultime rilevazioni della nostra Federazione e dell’Osservatorio sulle violenze del Ministero della Salute calcolano che sono oltre 130mila i nostri professionisti aggrediti fisicamente o verbalmente ogni anno”.

“Niente può e deve giustificare reazioni violente – ha aggiunto – che diventano poi azioni ancora più inaccettabili quanto vengono perpetrate nei confronti di chi lavora per curare e assistere chi è in difficoltà. C’è sicuramente un contesto culturale non favorevole, in cui ogni forma di autorità è messa in discussione. Dopo questo provvedimento sarà quindi necessario costruire un percorso di sensibilizzazione dei cittadini rispetto al corretto utilizzo delle strutture e dei servizi del Servizio sanitario nazionale”.

Cosa prescrive la legge.

L’articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. L’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

L’articolo 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.