Per ciascun Ordine provinciale e per la Federazione nazionale è eletto un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e da un supplente, in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi e per il Comitato centrale.
Le attività dei Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute, sia per gli Ordini che per la Federazione.
