Il Dl Covid è legge: scudo penale e vaccinazione per gli operatori sanitari

L’Aula della Camera ha approvato in seconda lettura – e convertito ufficialmente in legge –  il DL Covid Aprile (C. 3113), provvedimento per il contenimento della diffusione del COVID-19 e per la vaccinazione contro Sars-CoV-2, con particolare riferimento allo scudo penale per i soggetti vaccinatori e all’obbligo di immunizzazione da parte degli operatori sanitari.

Nella nuova legge è previsto:

  • Scudo penale: la responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino Covid-19 è esclusa quando la somministrazione di quest’ultimo è conforme alle indicazioni del provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari del MinSal. In particolare, si limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l’uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali). (Art. 3)
  • Limitazione della responsabilità penale per i casi di somministrazione del vaccino anti-Covid: limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid e che trovino causa nella situazione di emergenza attuale. In base al comma 1 del presente articolo, i menzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall’infezione da Sars-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza. (Art. 3-bis)
  • Obbligo vaccinazione operatori sanitari: fino alla completa attuazione del piano strategico vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli operatori sanitari che svolgono attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie, farmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, a meno di specifiche condizioni cliniche documentate. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. (Art. 4, commi 1 e 2)
  • Verifica dell’obbligo di vaccinazione anti Covid-19:
    • Trasmissione dati da Ordini e datori di lavoro: gli Ordini professionali territoriali e i datori di lavoro di interesse sanitario, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, trasmettono rispettivamente l’elenco dei propri iscritti e dei dipendenti operatori sanitari, completi dei dati di residenza, alla Regione o alla Provincia Autonoma di competenza. (Art. 4, comma 3)
    • Segnalazione alla ASL di zona: le Regioni e le Province Autonome, entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, verificano lo stato vaccinale degli operatori sanitari; i soggetti che risultano non vaccinati contro il Covid-19 vengono prontamente segnalati alle ASL di riferimento. (art. 4, comma 4)
    • Richiesta documenti: la ASL di riferimento invita gli interessati a fornire la documentazione richiesta entro cinque giorni, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione (in tal caso, l’interessato deve comunicare alla ASL entro tre giorni la ricevuta somministrazione) o il documento attestando le condizioni cliniche di cui sopra. (Art. 4, comma 5)
    • Inosservanza e sospensione: superati i termini previsti, l’ASL accerta l’inosservanza e la comunica all’interessato, all’Ordine di riferimento e al datore di lavoro. Tale atto determina la sospensione dell’interessato dallo svolgimento di contatti interpersonali nel caso degli Ordini; il datore di lavoro invece è tenuto ad adibire, se possibile, il dipendente a mansioni che non implicano rischi di diffusione. Qualora non possibile, per il periodo di sospensione non verrà riconosciuto lo stipendio o altri emolumenti. La sospensione mantiene efficacia fino all’eventuale somministrazione del vaccino, fino al completamento del piano vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. (Art. 4, commi 6 – 9)
  •  Prestazione consenso al vaccino Covid-19 persone con incapacità naturale: si prevede la modifica dell’art. 1-quinquies del DL 18 dicembre 2020, n. 172 relativo alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali come segue:
    • si estendono a tutte le persone con incapacità naturale le disposizioni sulla manifestazione del consenso all’articolo sopracitato e non esclusivamente a quelli ricoverati presso strutture sanitarie residenziali;
    • si prevede che le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione anti Covid-19, per le persone in stato di incapacità naturale non ricoverate in strutture sanitarie assistenziali, siano svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato. (Art. 5)

Tutti gli emendamenti presentati in Aula sono risultati respinti ed è stato accolto per gli aspetti sanitari un ordine del giorno che tuttavia è un atto di indirizzo che non produce effetti giuridicamente vincolanti per il Governo, avendo un valore meramente politico.

Specifica vaccinazione obbligatoria personale sanitario: si impegna il Governo a valutare l’opportunità di disporre delle iniziative normative utili a chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 4 del decreto-legge e, in particolare, per definire se nella categoria degli operatori di interesse sanitario destinatari dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 siano da ritenersi compresi tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. (9/3113/22 Mammì – M5S).