Ottobre 2022
Dopo la lunga attesa (il contratto ha raggiunto la preintesa a giugno) a ottobre è arrivato il via libera del ministero dell’Economia che ha recepito le risposte Aran a una serie di quesiti posti all’Agenzia e subito il Consiglio dei ministri (5 ottobre) ha dato il suo via libera. Manca solo la certificazione della Corte dei Conti (15 giorni), poi la sottoscrizione definitiva.
Tra aumenti tabellari, indennità per le varie figure professionali e fondi per i nuovi ordinamenti e il salario accessorio, il contratto vale a regime quasi 1,3 miliardi, che si traducono in un incremento medio da 175 euro lordi al mese con una rivalutazione del 7,22%, pari a quasi due volte l’inflazione del periodo coperto dal contratto.
Ad aumentare gli importi sono le voci aggiuntive allo stipendio base, a partire all’indennità di specificità della professione infermieristica, pensata per riconoscere il ruolo degli infermieri nell’assistenza ai pazienti durante la pandemia: un aumento stabile in busta paga che va dai 62,81 euro riconosciuti agli operatori (l’ex area Bs) ai 72,79 euro destinati ai professionisti della salute e funzionari (ex area D e Ds).
L’indennità decorre dal 1° gennaio 2021, e insieme agli aumenti del tabellare (fra 54,5 e 98,1 euro al mese a seconda della posizione economica) alimenta quindi anche gli arretrati una tantum, che potrebbero arrivare a dicembre 2022; e che nel caso degli infermieri oscilleranno fra i 3mila e i 4.500 euro.
Le novità generali
Le principali novità a livello generale sono sette:
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE E NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE. Si semplifica il sistema delle responsabilità e delle competenze per Sanitari, Sociosanitari, Tecnici Amministrativi, Arpa, Irccs e Izs.
NUOVO SISTEMA DEGLI INCARICHI per dare maggiore valorizzazione delle professionalità espressa dai lavoratori.
DIFFERENZIALI STIPENDIALI in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale.
MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INDENNITARIO
RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello.
REGOLAMENTATO IL RICORSO AL LAVORO AGILE E LAVORO DA REMOTO NELLE SUE ARTICOLAZIONI
MIGLIORATE LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DI PERMESSI E CONGEDI previsti dal Ccnl e da disposizioni di legge.
Gli aumenti previsti
A livello generale per i 544mila dipendenti della sanità sullo stipendio base aumenti fra i 54 e i 98 euro lordi al mese a seconda della posizione economica.
Il contratto mette in campo l’indennità aggiuntiva che la legge di bilancio 2020 ha aveva finanziato per premiare la categoria coinvolte dall’emergenza Covid: un extra mensile fra i 62,81 e i 72,79 euro, che porta quindi a oscillare gli aumenti dai 117 ai 175 euro al mese.
Per gli infermieri, nello specifico, la bozza di contratto prevede gli aumenti più consistenti, ma solo in funzione delle indennità concesse nel 2020-2021.
Gli aumenti lordi mensili previsti per loro oscillano tra i 146 e i 175 euro, considerando tabellare e indennità di specificità infermieristica, mentre gli arretrati (indennità compresa) subito in busta paga per il triennio appena trascorso ammonteranno a dicembre – come accennato – tra i 3mila e i 4.500 euro (consulta la tabella in basso).
Le fasce più basse del personale sanitario, invece, intascheranno subito dai 765 euro della A ai 1.149 euro della C5.
Lo stipendio tabellare dei professionisti della salute con il nuovo sistema di classificazione del personale sarà pari 23.298 euro annui lordi. Tuttavia, gli incarichi di funzione porteranno da 4.000 a 13.500 euro lordi annui in busta paga, mentre quelli di posizione per la quinta area arriveranno fino a 20.000 euro lordi all’anno.
L’indennità di base, invece, sale all’ultimo momento da 930 a 1.000 euro con un impegno finanziario aggiuntivo di 32 milioni: cifra cui potranno aggiungersi fino a 300 euro lordi annui sulla base della contrattazione decentrata.
Le modifiche normative
Il contratto non prevede poi, come inizialmente si era ipotizzato, eventuali riclassificazioni automatiche (promozioni di massa) solo per certe categorie. Tuttavia le aziende potranno utilizzare le progressioni verticali per portare alcune qualifiche all’area superiore .
E’ previsto un differenziale aggiuntivo per gli infermieri e gli altri professionisti sanitari.
Il testo, secondo i sindacati infermieristici, si avvicina sempre più a quello della dirigenza, e crea le basi per la prossima tornata contrattuale.
Riconosciuto agli infermieri e professioni sanitarie un ruolo distinto, quello sanitario, a loro dedicato, rispetto agli altri ruoli nei quali confluisce il resto del personale: ruolo sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale, della ricerca sanitaria e supporto alla ricerca. Si tratta, hanno commentato i sindacati, di una collocazione identitaria per i professionisti ex legge 42/1999, primo passo verso un’area di contrattazione autonoma.
Sono superate le vecchie categorie. Il personale ex D/DS transita nella nuova area Professionisti Sanitari e funzionari, quello ex “C”, transita nell’Area degli Assistenti, quello ex B/BS transita nell’area degli operatori e così via. In totale le aree sono cinque : professionisti sanitari e funzionari, assistenti, operatori e personale di supporto.
Non sono previste, come accennato, riclassificazioni automatiche (o promozioni di massa), solo per certe categorie. Tuttavia, le aziende potranno utilizzare le progressioni verticali per portare alcuni dipendenti all’area superiore, (ferma restando la presenza di certi requisiti ) e che potrà riguardare tutte le aree sottostanti rispetto a quella degli infermieri e delle professioni sanitarie.
Gli incarichi dureranno 5 anni e sono di tre tipologie: base, media ed elevata complessità. Tra questi ci sono gli incarichi di esperto, specialista, coordinamento , le posizioni organizzative, ecc.
Le indennità relative agli incarichi di media ed elevata complessità, sono state integrate, e il loro valore economico aumentato.
In ogni ruolo possono essere attribuiti i seguenti incarichi:
- Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato in Area elevata qualificazione.
- Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nelle aree dei professionisti della salute e funzionari,
- incarico di funzione professionale , per il personale delle aree professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori.
Gli incarichi di organizzazione e professionali attribuiti con il vecchio contratto e non ancora scaduti, o quelli riconosciuti in virtù di una procedura già avviata alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL 2019-2021, sono collocati, con il medesimo valore già attribuito, all’interno delle nuove fasce (media e/o elevata complessità), senza necessità di ripetere alcuna procedura .
Al personale dell’area Professioni Sanitarie e dei funzionari (quindi tutti gli infermieri e le altre professioni sanitarie) è riconosciuto, automaticamente e senza selezioni, un incarico di base, che coincide con le funzioni che svolge quotidianamente (simile , per struttura, a quello dei medici). Tale incarico si compone di una parte fissa e una variabile.
Anche il personale delle aree sottostanti potrà ottenere un incarico di base, ma non automaticamente e solo in presenza di specifici requisiti, tra i quali almeno 10 anni di servizio.
La valorizzazione di queste esperienze e della capacità di personalizzare il proprio intervento professionale per renderlo idoneo rispetto ai modelli organizzativi dell’Ente, è stata così contrattualmente e strutturalmente riconosciuta .
Analogamente a quanto previsto per la professione medica, in relazione alla natura, le attitudini e le funzioni professionali, al singolo professionista inquadrato nell’area del personale delle professioni sanitarie e dei funzionari, sono riconosciute e asseverate contrattualmente, mediante l’attribuzione di un incarico di base, con il riconoscimento delle funzioni delle quali si parla.
Oltre agli incarichi di base sono previsti anche incarichi di media ed elevata complessità, attribuibili al verificarsi dei presupposti indicati dal CCNL, nei quali si troveranno anche i precedenti incarichi di specialista ed esperto e le funzioni organizzative.
I percorsi di master con titolo legittimamente rilasciato dalle università “sono tutti validi”, ferma la coerenza con le funzioni specialistiche da esercitare.
Si applica la legge n 43/2006 e scompare l’elenco dei 91 Master individuati dall’Osservatorio Nazionale Professioni Sanitarie previsti dall’attuale CCNL .
Le fasce economiche sono sostituite dai differenziali, con un differenziale in più per il personale dell’area professioni sanitarie.
Arriva la mobilità e ogni anno gli enti sanitari dovranno mettere a bando i posti disponibili per i trasferimenti e dovranno privilegiare, tra le domande ricevute, quelle per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per l’assistenza dei figli minori o inabili, dei genitori ecc.
Introdotta anche una norma che agevola la funzione genitoriale e introduce una priorità nell’impiego flessibile dei genitori di figli minori che lavorano e che sono entrambi turnisti, consentendogli, se non ci sono particolari ragioni organizzative, lo svolgimento di turni di servizio opposti.
Riconosciuti i festivi infrasettimanali anche al personale turnista.
Il nuovo Ccnl introduce l’area elevata qualificazione, al momento vuota, come già accaduto per gli altri comparti.
Chi vince un concorso pubblico avrà diritto di conservare il vecchio impiego per tutta la durata del periodo di prova.
Il numero massimo di turni di pronta disponibilità passa a 7 al mese.
L’indennità oraria per il lavoro notturno passa da 2,74 euro a 4.00 euro.
Nelle situazioni di elevata complessità, le aziende potranno aumentare di ulteriori tre minuti i tempi per la vestizione e passaggio di consegne .
Per il pronto soccorso, come previsto dalla legge 234/2021, c’è una nuova indennità. Si inizia con 40 euro in più al mese a titolo di anticipazione, che potranno arrivare , a conguaglio, fino a 100 euro.
L’indennità già esistente (art. 86 comma 6 CCNL vigente) di malattie infettive, terapie sub intensive e servizi di nefrologia e dialisi e pronto soccorso, è estesa anche alle unità operative/servizi di emergenza/urgenza.
Anche i turnisti potranno beneficiare dei permessi “a ore” della legge 104 e il personale interessato dovrà effettuare una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente.
E’ previsto che le aziende sanitarie debbano pagare il lavoro straordinario, salvo che il dipendente non chieda il recupero o che opti per la banca delle ore. Fino a ora non c’era norma che lo prevedesse, e gli enti lasciavano accumulare le ore di straordinario non pagate.
I permessi per visite, terapie ecc., diventano fruibili anche per frazioni di ora, dopo la prima ora.
Il commento dell’Aran
Il comunicato ufficiale dell’Aran al momento della firma della preintesa, lo ricordiamo, ha sottolineato che Il testo dell’Ipotesi si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
L’Ipotesi ha innanzitutto operato una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento ed accogliendo la recente innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione
A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi, aumentandone la rilevanza e basandolo sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell’autonomia operativa e funzionalizzandolo ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale.
È stato delineato inoltre un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.
Anche il sistema delle relazioni sindacali ha visto una significativa revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.
L’Ipotesi ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti.
Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.
Sul piano del trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità. Per l’applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale è stato inoltre previsto un ulteriore impegno finanziario delle aziende e degli enti del comparto di 13 euro mese per 13 mensilità.
Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, l’Ipotesi di contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.
Considerando anche le nuove indennità, l’accordo raggiunto consentirà quindi di riconoscere incrementi medi, calcolati su tutto il personale del comparto, di circa 175 euro medi mese, corrispondenti ad una percentuale di rivalutazione del 7,22 per cento.