“Milleproroghe” in Gazzetta: ecco le norme che interessano gli infermieri

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 1° marzo 2021, è stato pubblicato il decreto – legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

Di seguito le principali misure d’interesse inviate dalla Federazione agli ordini con una apposita circolare.

Stabilizzazione del personale sanitario
Con riferimento all’art. 20, c. 11 bis, del d.lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, volto a facilitare l’assunzione a tempo indeterminato del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico dirigenziale e non, presso le strutture dove hanno già lavorato a tempo determinato, si evidenzia che l’art. 1, c. 8, del decreto Milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione “fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Si ricorda, altresì, che il requisito di anzianità di servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso dovrà essere, almeno pari a tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

L’art. 4, c. 8-sexies del decreto Milleproroghe ha sostituito integralmente il testo dell’art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) come di seguito: “1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.

2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.

Le deroghe sono prorogate, pertanto, al 31 dicembre 2021.

La norma prevede espressamente, inoltre, la possibilità per le strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di assumere personale sanitario, anche non proveniente da paesi dell’Unione Europea.

Si evidenzia, infine, che ai fini del reclutamento temporaneo sopra descritto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, solo ed esclusivamente alle Regioni o alle provincie autonome. Non potrà procedersi, pertanto, all’invio diretto della suddetta istanza ad altri enti e/o alle strutture sanitarie.

Proroga conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario

L’art. 19 del decreto 183/2020 ha prorogato la previsione di cui all’art. 2-bis, c. 3, del D.L. 18/2020 sino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

Si ricorda che la disposizione in questione permette alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi.

Si evidenzia, infine, che la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo al personale delle professioni sanitarie e al personale sanitario collocato in quiescenza (anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposto) è stata prorogata per tutto l’anno 2021 dalla Legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020.

Rinnovo elettorale degli organi degli Ordini sanitari e delle relative Federazioni

L’art. 4, c. 4-bis, del decreto Milleproroghe letteralmente dispone che “la durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n, 561, che non Abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021”

La durata degli organi elettivi dei suddetti enti è, pertanto, prorogata fino al termine dello stato d’emergenza epidemiologica, attualmente prevista al 30 aprile 2021, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

La disposizione chiarisce, altresì, che gli artt. 2, c. 8, e l’art. 8, c. 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, si applicano esclusivamente “ai mandati successivi al predetto rinnovo”.

Come è noto, ai sensi dei suddetti articoli, il Consiglio direttivo degli ordini provinciali ed il Comitato centrale delle federazioni nazionali eleggono al proprio interno “il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi” dei componenti del Consiglio o, nel caso del Comitato centrale, degli aventi diritto.

Le norme sopra richiamate precisano, inoltre, che “chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta”.

Tali disposizioni si applicheranno, dunque, solo a partire dal mandato successivo al rinnovo effettuato in base alle nuove prescrizioni disposte dalla legge n. 3/2018.

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