Con il decreto legge 61/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 127 del 1 giugno 2023, il Governo ha previsto all’articolo 8 per i lavoratori autonomi che, alla data del 4 maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati elencati nell’allegato 1 al decreto, per il periodo 1° maggio – 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, una indennità una tantum per il 2023 pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di euro 3.000.
E all’articolo 13, quello sugli Interventi urgenti in materia sanitaria, che ha anche previsto lo stanziamento di 8 milioni di euro interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nei Comuni previsti dalla norma, al comma 2, è previsto anche che i crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni alluvionati durante il periodo dell’emergenza; l conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.