RUOLO DELL’INFERMIERE NEL CONTROLLO DELLA TRASPARENZA: LA POSIZIONE DI FNOPI SUL SUNSHINE ACT

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Il coinvolgimento dell’infermiere nella trasparenza prescrittiva e nei rapporti della sanità con le imprese, non è diretto come quello del medico prescrittore, ma non per questo è meno rilevante.
Questa la premessa dell’audizione della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri alla Commissione Affari sociali della Camera nell’ambito dell’esame della proposta di legge “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie” (C. 491 Massimo Enrico Baroni, M5S), il cosiddetto Sunshine Act.
È l’infermiere infatti che dovendo  garantire con approccio autonomo, responsabile e personalizzato la terapia prescritta e l’uso corretto e mirato di dispositivi e apparecchiature mediche, verifica e materializza quell’aderenza terapeutica che, se la prescrizione è efficace ed effettivamente personalizzata, riguarda più che altro la capacità del paziente di seguire le indicazioni per la sua cura, ma se così non è, si trasforma in una cartina di tornasole di eventuali interessi e forme di mancata trasparenza che hanno inquinato l’utilizzo del farmaco, del dispositivo e dell’apparecchiatura medica.
All’estero questo settore è di sua specifica competenza, tanto che è lo stesso infermiere a prescrivere alcuni ausili ma in Italia ci si scontra con i veti incrociati di altre professioni che non hanno consentito finora di dare adito a questa attività, tanto che con la circolazione libera dei professionisti e dei pazienti e, quindi, delle relative prescrizioni effettuate in altri paesi Ue, ci si trova a volte di fronte a situazioni in cui l’Italia non sa come rispondere alla prescrizione e dispensazione infermieristica, di regolare utilizzo per una serie di presidi (e a volte anche per alcune tipologie di farmaci) in gran parte del resto d’Europa.
L’infermiere invece già agisce anche in Italia nel quotidiano un ruolo fondamentale nella scelta corretta e trasparente degli stessi dispostivi, agito non ancora riconosciuto del tutto.
L’infermiere nel controllo della trasparenza e dell’aderenza terapeutica può sicuramente concorrere con responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse e nei processi decisionali sia per quanto attiene ai farmaci (ricognizione farmacologica, aderenza terapeutica) sia per quanto attiene dispositivi e tecnologie e apparecchiature (personalizzazione, empowerment del paziente).
La verifica e il controllo da parte dell’infermiere, se non si introduce la responsabilità diretta con la prescrizione infermieristica di determinati presidi, potrebbe trovare spazio ad esempio nell’ambito della cura delle lesioni cutanee, per quanto concerne la prescrizione delle medicazioni avanzate e dei presidi anti decubito, che necessita di una competenza di tipo specialistico, come anche, appunto, nell’utilizzo di siringhe, pannoloni, cateteri, materiale per medicazioni avanzate e così via, che configurano un rapporto diretto tra le imprese e le aziende sanitarie per il relativo acquisito, ma che sono di conoscenza se non esclusiva del tutto specifica e particolare proprio dell’infermiere.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata, e non solo nelle regioni sottoposte a Piano di Rientro, alle connessioni fra disavanzi di bilancio, disordine amministrativo, qualità degli apparati tecnici, corruzione politica e condizionamenti della criminalità organizzata; a tal fine si ritiene debbano essere individuati specifici strumenti per il “rientro nella legalità” con riferimento alle aziende sanitarie interessate da commissariamento o gravi fenomeni di corruzione.
C’è poi il settore descritto nella Pdl di trasparenza legata alla possibilità di accedere a dati e documenti di interesse collettivo per tutelare la legalità e i diritti connessi, di promuovere una sana partecipazione e difendere i princìpi della meritocrazia e nell’accesso ai posti di lavoro e nella progressione delle carriere, secondo le qualità di ciascuna persona che rappresenta anche un presupposto di garanzia delle libertà individuali e collettive e dell’esercizio, effettivo dei diritti civili, politici e sociali.
In qualità di “Organizzazione sanitaria”, così come definita alla lettera c dell’Art. 2 della Proposta di legge in rilievo, la Fnopi, così come gli Ordini provinciali, se da un lato possono limitare al massimo se non addirittura eliminare il fenomeno corruttivo legato all’elargizione di contributi economici, sponsorizzazioni o elargizioni di qualunque natura prevedendo sia l’impossibilità di promuovere ovvero patrocinare iniziative dal diretto o anche indiretto scopo commerciale, dall’altro non possono che vigilare sulla correttezza del comportamento dei propri iscritti attraverso un rigido controllo del rispetto delle regole di comportamento inserite nel codice deontologico.

IL TESTO DELL’AUDIZIONE

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