VIDEOSORVEGLIANZA: PER NON PENALIZZARE LA FIGURA DELL’INFERMIERE NEL DDL 897 (PREVENZIONE DI MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE)

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Nei fatti di cronaca che hanno dato adito al provvedimento del Senato (AS 897), spesso non sono professionisti come gli infermieri a compiere atti violenti verso i più fragili, ma anche o solo personale chiamato a livello di badandato o di manutenzione e pulizia dei luoghi.
Inoltre, non è corretto inserire la figura del professionista infermiere tra quelle citate, in quanto in tutti i casi manifesti di violenza i soggetti esecutori non erano infermieri, ma personale di altra estrazione. Gli infermieri sono stati impropriamente ed erroneamente citati dai mass media come termine esemplificativo di chi rappresenta l’assistenza e questo è un misunderstanding comunicativo su cui da tempo la FNOPI pone attenzione nei casi su cui spesso la cronaca si concentra, come la Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (FNOPI) ha più volte denunciato, si utilizza a volte la qualifica di infermiere come termine generale per indicare figure che con questo non hanno nulla a che fare.
Nelle strutture considerate a maggior rischio, le figure che operano per dare supporto alle persone in situazione di fragilità sono medici, fisioterapisti, logopedisti e molti altri professionisti chiamati, in funzione delle necessità o comunque con accessi programmati anche non giornalieri. Gli stessi infermieri sono presenti in numero decisamente irrisorio (e questo è un altro problema tipico da attenzionare) in base alle norme regionali, spesso obsolete, nelle RSA o sono addirittura assenti nelle residenze non sanitarie o in altre realtà a carattere sociale o di recupero da dipendenze.
Avviene così che il personale che si occupa degli assistititi – e che il più delle volte è responsabile degli atti che il Ddl intende controllare e prevenire sia personale sì formato, ma non professionista, sprovvisto quindi di un Ordine Professionale in grado di intervenire sul piano di vigilanza, disciplinare e deontologico
In questo senso, è invece opportuno  per essere certi che l’organizzazione della struttura garantisca un’efficiente e corretta organizzazione del lavoro e gestione dell’assistenza ai pazienti, che in ogni ambito sia previsto come responsabile dell’assistenza un infermiere che possegga idonei titoli e qualificazioni, anche post laurea, quali master in management e coordinamento o laurea magistrale ad indirizzo manageriale, quando invece, spesso, si affida supervisione e direzione a figure non professioniste e non qualificate, magari neppure con formazione sanitaria.
La sua funzione in questo caso sarebbe di supervisione attiva, di garanzia del buon comportamento degli altri operatori coinvolti e del buon esito dell’assistenza di cui è anche deontologicamente e normativamente responsabile, secondo quanto riportato dal D.M. 739/1994 e dalla L. 251/2000.Ovviamente, come anche rafforzato nella legge 3/2018, di tutti questi suoi compiti deontologici risponde direttamente all’Ordine di appartenenza oltre che alla legge e quindi è l’unico professionista sanitario laureato dedicato all’assistenza che abbia i requisiti culturali, formativi e di capacità manageriali per svolgere tale compito.
In più, la legge 24/2017 assegna all’infermiere responsabilità dirette rispetto alla quali rispondere in prima persona a livello anche giudiziario.
La Federazione, che apprezza i metodi e i controlli messi in atto nel Ddl 897, ha messo a punto due proposte di emendamento per evitare di penalizzare la professione.
La prima prevede che all’articolo 2, lettera a), siano sostituite le parole da “prevedere che gli operatori sociosanitari …” fino a “…. a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno” con le seguenti: “prevedere che il personale, sia esso sanitario o non sanitario, con mansioni di cura, assistenza diretta o indiretta presso strutture sociosanitarie e socioassistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale”, eliminando il termine “diurno” in quanto già compreso – come per l’assistenza notturna – nel concetto di semiresidenziale. Questo per focalizzare meglio le responsabilità sui soggetti direttamente preposti al rapporto con gli assistiti, ampliandone anche il panel per evitare che possano non essere previste altre figure eventualmente coinvolte.
La seconda ristabilisce e riconosce la professionalità dell’infermiere come da legge e prevede che per essere certi che l’organizzazione della struttura garantisca un’efficiente e corretta organizzazione del lavoro e gestione dell’assistenza ai pazienti, in ogni ambito debba essere previsto, come responsabile dell’assistenza, un infermiere che possegga idonei titoli e qualificazioni, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

L’AUDIZIONE FNOPI

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