Equo compenso: la Camera approva la nuova legge. Più tutele per la libera professione

Equo compenso: soddisfazione FNOPI (e anche del Comitato Unitario Professioni, CUP, di cui la Federazione fa parte e che con la Federazione ha portato avanti il dibattito sul testo)  per l’approvazione della nuova legge che integra e migliora quella approvata nel 2017, rendendone più incisiva e operativa l’applicazione.

La nuova legge ha concluso il suo percorso con il via libera della Camera dei Deputati e dopo numerosi ritardi dovuti anche a ostacoli e difficoltà provenienti da rappresentanze minoritarie del lavoro autonomo.

La legge afferma il riconoscimento per i professionisti del diritto costituzionale all’equo compenso, sancito anche dal Codice civile, che richiama la necessità di adeguare il compenso all’importanza dell’opera e al decoro delle professioni. Principi a base della dignità di qualunque lavoratore.

L’obiettivo dell’equo compenso che la FNOPI, assieme al CUP, ha portato avanti nel dibattuto per l’approvazione della legge è per la professione infermieristica quello di porre definitivamente rimedio alle situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra i professionisti iscritti a un ordine professionale e i committenti. La “giusta remunerazione” della prestazione professionale è condizione necessaria per garantire la qualità, la quantità e soprattutto la dignità del lavoro dei professionisti.

E l’approvazione della legge ben si coniuga con la previsione del DL 34/2023 di abolizione del vincolo di esclusività delineando un disegno complessivo favorevole a un corretto sviluppo della libera professione.

Quello sull’equo compenso è un intervento normativo necessario, che può condurre, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, alla definizione di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per i committenti e per i professionisti, e per tutti i consumatori, mettendoli al riparo da servizi professionali di bassa qualità.

I compensi determinati in base alla nuova legge potranno essere utilizzati dall’infermiere professionista come riferimento nella determinazione negoziale dei compensi con i propri clienti, per concordare un trattamento economico equo e congruo rispetto all’attività oggetto dell’incarico professionale.

Per tutelare poi i professionisti sull’osservanza delle nuove norme, la legge prevede la costituzione di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, che oltre al parere sui criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni anche in forma associata o societaria, delle attività professionali, avrà il compito di segnalare al Ministro della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in  contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

La legge inoltre  ripropone il ruolo fondamentale degli Ordini, non solo per la valutazione di congruità dei compensi in libera professione, in caso di contenzioso con il Cittadino (da sempre funzione ordinistica), ma anche e soprattutto nell’Osservatorio avrà il compito di tenere aggiornati i parametri tariffari.

Di seguito la scheda sul provvedimento elaborata dalla Camera dei Deputati:

La proposta di legge C. 338 e abb. riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, il cui iter si era interrotto al Senato  (A.S. 2419).

Il testo è composto di 13 articoli ed interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. In particolare, la proposta:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard d convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6)
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina vigente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

La proposta di legge, approvata dalla Camera, è stata esaminata dal Senato, il quale ha introdotto una modifica meramente formale (volta a coordinare il testo con talune disposizioni introdotte dalla cd. “riforma Cartabia” del processo civile), ed è ora nuovamente all’esame della Camera (C. 338-B).

La Commissione Giustizia ha conferito, nella seduta del 4 aprile 2023, il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all’Assemblea.

L’inizio dell’esame del provvedimento in Assemblea è previsto per l’11 aprile.

Per un’analisi più completa si veda il dossier del Servizio studi.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

A QUESTO LINK IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI