
Secondo l’ultimo aggiornamento del febbraio 2026, sono censiti nell’Albo nazionale 202 infermieri in qualità di Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e 69 come Periti in ambito forense, con una uniforma copertura di tutte le Regioni italiane. Il Consiglio di Stato (Sezione consultiva atti normativi, adunanza del 7 luglio 2026, affare 00669/2026) ha recentemente valutato uno schema di decreto del Ministero della Giustizia che modifica l’Allegato A del DM 109/2023, ossia l’elenco delle categorie e specializzazioni dell’Albo dei CTU.

A differenza di quanto erroneamente titolato da alcuni organi di stampa, non sussiste un pericolo di esclusione degli infermieri dal ruolo di CTU (o di Perito), anche a fronte di un rilievo stesso del parere in parola. Emerge una contrazione di oltre il 71%, rispetto ai 183.042 consulenti attivi nei precedenti Albi “analogici”; un segnale di forte criticità nell’attuale sistema che, a giudizio del Consiglio di Stato, vorrebbe far emergere più compiutamente le esigenze di integrazione delle Professioni nel sistema giuridico italiano.
Sarà dunque necessario prevedere una modifica allo schema di regolamentazione attuale, questione sulla quale il Ministero della Giustizia è già al lavoro e che troverà il suo avvio in una prossima riunione prevista a Roma martedì 1° settembre, alla quale la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sarà presente, garantendo agli Organi competenti la piena e fattiva disponibilità in relazione alla miglior definizione delle necessità peritali circa l’apporto che le professioni infermieristiche stanno già fornendo e che potranno ulteriormente implementare, a vantaggio del sistema giuridico italiano.
IL CONTESTO NORMATIVO
Il cosiddetto “decreto Balduzzi” (DL 158/2012, convertito nella Legge 189/2012) definiva, ormai 25 anni fa, un’importante apertura sul versante peritale a tutte le Professioni Sanitarie di cui alla Legge 42/1999. Infatti, il suddetto decreto all’art. 3, comma 5 riporta che: “Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno biennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.
L’opportuno coinvolgimento delle Professioni Sanitarie tutte, al maggior fine dell’efficacia peritale, viene poi nuovamente circostanziata nell’art. 15, comma 1 della Legge 24/2017, ove si definisce che: “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento (…)”.
Questa ulteriore definizione ha portato alla sottoscrizione di alcuni protocolli di intesa tra le Federazioni delle Professioni Sanitarie, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale forense, al fine di identificare, in vacatio legis, i migliori criteri da condividere per valutare le richieste di iscrizione agli Albi dei Tribunali.
Questi protocolli sono di fatto stati superati dal DM 109/2023 del Ministero della Giustizia, che, ai fini di una migliore e più specifica ricerca delle competenze infermieristiche utili al Peritus Peritorum, inserisce all’interno della procedura informatica di iscrizione agli Albi del Tribunale, non solo la “Professione Sanitaria Infermieristica, ma anche la possibilità di declinare ulteriori competenze specifiche.






